Sull’immunità dalla giurisdizione nei rapporti di lavoro interviene la CEDU

Nelle controversie in materia di rapporti lavoro con uno Stato estero l’Italia ha violato il diritto di accesso a un tribunale (articolo 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo) assicurando l’immunità dalla giurisdizione dinanzi ai giudici italiani alla Francia in una controversia che vedeva contrapposta una cittadina italiana, dipendente della scuola francese a Roma, a Parigi. Per la Corte europea, che si è pronunciata nel caso Guadagnino contro Italia e Francia con sentenza del 18 gennaio (ricorso n. 2555/03, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=65093654&skin=hudoc-fr), l’Italia ha adottato una misura sproporzionata negando la giurisdizione alla donna. La vicenda approdata a Strasburgo aveva preso il via da un ricorso di un’impiegata della scuola francese a Roma che aveva agito contro il proprio datore di lavoro per ottenere la ricostruzione della carriera, un accertamento sulla legittimità del licenziamento e il pagamento delle retribuzioni. La Cassazione aveva riconosciuto la giurisdizione dei giudici italiani solo per gli aspetti legati alla retribuzione in quanto semplici questioni patrimoniali e l’aveva esclusa per gli altri motivi di ricorso perché legati all’esercizio di prerogative istituzionali di uno Stato estero. Una scelta non conforme all’articolo 11 della Convenzione Onu del 2004 che parte dal presupposto che l’immunità in materia di lavoro non sussiste salvo in determinati casi. Una norma – precisa la Corte – che ha carattere consuetudinario e vincola anche l’Italia. Di conseguenza, poiché la donna non esercitava funzioni pubbliche e il suo caso non rientrava tra le eccezioni che garantiscono l’immunità allo Stato estero, l’Italia ha violato l’articolo 6 della Convenzione e deve corrispondere alla donna un indennizzo di 15.000 euro.

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