Vendite oltrefrontiera: tutela del consumatore nell’individuazione del giudice competente

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 17 ottobre (causa C-218/12, emrek), è intervenuta su un rinvio pregiudiziale che le ha consentito di ampliare la possibilità per il consumatore di rivolgersi al giudice del luogo in cui ha il domicilio quando acquista un bene da una società con sede in altro Stato membro, senza bisogno di dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra commercializzazione del prodotto via internet e conclusione del contratto. Un cittadino domiciliato in Germania aveva acquistato un’automobile da un’azienda con sede in Francia che aveva un punto vendita proprio al confine con la Germania. La ditta aveva anche un sito internet che riportava il numero telefonico francese con il prefisso internazionale e quello per le chiamate dalla Germania. L’acquirente non aveva acquistato il mezzo via internet, ma si era recato in Francia concludendo lì il contratto. Individuati alcuni difetti, aveva citato in giudizio l’impresa dinanzi ai giudici tedeschi. Secondo il ricorrente, in base agli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, era possibile rivolgersi al giudice del luogo in cui il consumatore ha il domicilio, facoltà concessa quando l’attività commerciale del venditore è diretta verso lo Stato in cui ha il domicilio il consumatore. I giudici tedeschi si erano dichiarati incompetenti perché l’attività non era diretta in Germania. Di diverso avviso la Corte di giustizia, secondo la quale il consumatore può rivolgersi al tribunale del luogo in cui ha il domicilio senza bisogno di dimostrare il nesso di causalità tra il mezzo utilizzato (internet) e la conclusione del contratto. Un alleggerimento sul consumatore che può così avvalersi del titolo speciale di giurisdizione previsto nel regolamento che gli consente di rivolgersi, in pratica, ai tribunali del luogo in cui vive senza doversi imbarcare in una causa dinanzi ai giudici del domicilio del convenuto come previsto in via generale dal regolamento. D’altra parte, chiedere la prova che il sito internet è rivolto in modo specifico al territorio di un determinato Stato membro significherebbe privare di un’adeguata tutela il consumatore e indebolirne la posizione, con una limitazione della possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale. E questo soprattutto nei casi in cui il contratto non è concluso a distanza. Per la Corte è un indizio rilevante che nel sito vi sia un numero di telefono con prefisso dello Stato in cui ha il domicilio il consumatore per dimostrare che l’impresa intendeva rivolgersi a potenziali clienti domiciliati in uno specifico Stato.

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