Per rafforzare la prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding, l’Unione europea mette in campo il regolamento n. 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, che modifica il regolamento n. 2017/1129 e la direttiva n. 2019/1937. Il testo sarà applicabile dal 10 novembre 2021 (crowdfunding). Il crowdfunding (finanziamento collettivo) è ormai uno strumento di finanziamento alternativo per le start-up e le piccole e medie imprese e l’Unione europea ha deciso di regolarlo per favorire la sua diffusione in un contesto di certezza giuridica. Le differenze di regolamentazione tra Stati membri sono molte e, quindi, l’Unione europea punta a rimuovere ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding, che si manifestano anche a causa delle difficoltà di individuazione delle norme da applicare. Di qui, la necessità di un balzo in avanti con un passaggio da servizi di crowdfunding nazionali a meccanismi di finanziamento transfrontalieri nel contesto Ue. Il regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di questo genere nell’Unione. Fissato anche un limite quantitativo perché il regolamento non si applica in caso di offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5.000.000 di euro, che devono essere considerati su un periodo di 12 mesi da calcolare secondo quanto stabilito dall’articolo 1. Dal punto di vista soggettivo, le regole si applicano solo a persone giuridiche stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 12. Le domande per fornire il servizio andranno presentate all’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, con un controllo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ESMA). Per garantire una tutela adeguata delle differenti categorie di investitori che partecipano a progetti di crowdfunding, il regolamento distingue tra investitori sofisticati e non sofisticati, e introduce livelli differenziati di salvaguardia a tutela degli investitori, per ciascuna di tali categorie. La distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati dovrebbe fondarsi sulla distinzione tra cliente professionale e cliente al dettaglio prevista dalla direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, tale distinzione dovrebbe tenere conto anche delle peculiarità del mercato del crowdfunding e, quindi, considerare l’esperienza e le conoscenze dei potenziali investitori in materia di crowdfunding, da rivalutare ogni due anni.
Il regolamento introduce anche un quadro sanzionatorio perché, pur facendo salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 30, è richiesta, accanto alle sanzioni penali fissate dagli Stati membri, l’attribuzione del potere alle autorità competenti di irrogare sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 39 dispone in quali casi, almeno come soglia minima, tali sanzioni amministrative dovranno essere applicate.
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