Un anno di tempo per l’adozione delle modifiche alla legge n. 218/95 in materia di filiazione

L’adozione della legge 10 dicembre 2012 n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” in vigore del 1° gennaio 2012 (filiazione) avrà conseguenze anche sulla legge di diritto internazionale privato 31 maggio 1995 n. 218. Lo stabilisce l’articolo 2, lett. m della legge n. 219 nella parte in cui prevede la modifica degli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge n. 218 sia per quanto riguarda l’individuazione della legge applicabile sia per quanto riguarda la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione  del principio di unificazione dello stato del figlio. Si tratta, in particolare, delle norme sulla legge applicabile alla determinazione dello stato di figlio, alla legittimazione per susseguente matrimonio, alla legge applicabile al riconoscimento del figlio naturale e a quella relativa ai rapporti personali e patrimoniali tra l’adottato e l’adottante e i parenti di questi ultimi. La legge n. 219 ha delegato il Governo ad adottare i necessari decreti legislativi di modifica entro un anno dall’entrata in vigore della legge che mette in primo piano, in linea con le convenzioni internazionali, l’interesse superiore del minore e il principio di responsabilità genitoriale, abbandonando, seppure con molto ritardo, l’anacronistica e discriminatoria distinzione tra figli naturali e figli legittimi.

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