Tutela internazionale del Prosecco: sì dalla Corte di appello di Singapore

Vittoria per il Prosecco italiano: la Corte di appello di Singapore, con sentenza depositata l’8 novembre 2023 [2023]SGCA37 Singapore – prosecco),  ha respinto il ricorso dell’Australian Grave and Wine Inc (AGWI) la quale sosteneva che il termine prosecco non indicava un luogo di origine, essendo un termine generico che specificava un tipo d’uva. Pertanto, l’AGWI si era opposta alla tutela dell’indicazione geografica del Prosecco. L’Ufficio per la proprietà intellettuale di Singapore aveva ammesso la protezione dell’indicazione geografica (IG) presentata dall’Italia con riguardo alle zone delle province di Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vicenza, ma l’AGWI era ricorsa in appello opponendosi alla richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco. La Corte di Singapore ha prima di tutto chiarito che l’articolo 6 del Regolamento 1151/2012 sui regimi di qualità di prodotti agricoli e alimentari non può essere utilizzato – come sostenuto dall’AGWI – per interpretare l’articolo 41, lett. f) del Geographical Indications Act 2014 (GIA), anche se tale articolo è stato adattato, come chiarito nei lavori preparatori, al regolamento. In ogni caso, precisa la Corte, il modello di Singapore e quello UE sono profondamente diversi e, quindi, la norma va contestualizzata all’interno del quadro normativo nazionale. La Corte ritiene che l’associazione ricorrente non ha dimostrato l’eventuale confusione che potrebbe derivare dall’attribuzione dell’IG al Prosecco proveniente da alcune zone d’Italia (malgrado l’uva proveniente da taluni vitigni per il prosecco fosse anche coltivata in Australia). Per dimostrare che il consumatore di Singapore potesse essere indotto in errore, il ricorrente avrebbe dovuto provare che il consumatore medio fosse a conoscenza dell’esistenza di una varietà di uva utilizzata per il Prosecco, che fosse consapevole che la specifica varietà vegetale in questione fosse coinvolta nella produzione del prodotto per il quale è richiesta la produzione dellIG e se quest’ultimo fosse identico al nome della varietà vegetale o della razza animale. Spetta poi alla parte che si oppone alla registrazione fornire la prova. Ciò non è avvenuto nel caso in esame perché AGWI ha solo provato che l’IG conteneva il nome della varietà vegetale, ma non che il consumatore medio potesse essere indotto in errore. Di qui il rigetto del ricorso e il via libera alla registrazione dell’IG per il Prosecco.

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