In ritardo sulla tabella di marcia, l’Italia ha provveduto, con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, all’attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (tratta). Al Dlgs n. 24 è allegata una relazione illustrativa che chiarisce le modifiche introdotte in rapporto a diverse norme penali e, in particolare, agli articoli 600 e 601 c.p. e all’articolo 398 c.p.p. (Relazione_III_04_2014). I criteri direttivi di delega erano stati introdotti con l’articolo 5 della legge di delegazione europea 2013.
La direttiva (tratta) avrebbe dovuto essere recepita entro il 6 aprile 2013. Il legislatore italiano arriva così in ritardo (tanto che la Commissione europea ha già inviato una lettera di messa in mora), con un testo che non riproduce il contenuto dell’intera direttiva, ma costringe a uno slalom tra il Dlgs n. 24 a altre norme penali e processuali penali già esistenti. Il quadro non è poi ancora completo perché entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs dovrà essere adottato un testo, nell’interese superiore del minore, per consentire l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta “anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell’età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all’origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all’identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche”. Per le misure di ristoro delle vittime è prevista una misura fissa di indennizzo pari a 1.500 euro.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/traffico-di-esseri-umani-in-continuo-aumento-nellunione-europea.html
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