Trasferimento lecito del minore e competenza giurisdizionale alla luce del regolamento Bruxelles II bis

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata il 27 aprile (causa C-372/22, C-372:22) è intervenuta a chiarire la portata dell’articolo 9 del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis, sostituito dal n. 2019/1111, applicabile alle azioni proposte dopo il 1° agosto 2022, che contiene una norma analoga all’articolo 9 al corrispondente articolo 8). A chiedere l’intervento della Corte Ue è stato il Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo  alle prese con la determinazione del diritto di visita ai figli da parte del padre. Una coppia, che aveva due figli e aveva risieduto in Francia fino al 2015, per poi trasferirsi in Lussemburgo, nel 2020 si era rivolta al Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo il quale aveva fissato il domicilio e la residenza abituale dei minori in Francia con effetto differito al 31 agosto 2020 per consentire la conclusione dell’anno scolastico in Lussemburgo. Il padre aveva ottenuto il diritto di visita e di alloggio. Dopo il trasferimento della ex moglie e dei figli in Francia l’uomo si era nuovamente rivolto al Tribunale di Lussemburgo per una modifica del diritto di visita. Poco prima, la ex moglie aveva adito il Tribunale ordinario di Nanterre (Francia) e, quindi, in applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, il Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo aveva sospeso il procedimento in attesa della decisione dei giudici francesi che si sono poi dichiarati incompetenti alla luce dell’articolo 9 del regolamento che si occupa dell’ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore disponendo che “in caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all’articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore” (analogo all’articolo 8 del regolamento 2019/1111). La parola è passata nuovamente al Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo che si è rivolto alla Corte Ue per un chiarimento sull’articolo 9 del regolamento n. 2201/2003. La Corte di giustizia ha precisato che il regolamento deve essere applicato alla luce del principio dell’interesse superiore del minore e che, in questa direzione, va privilegiato il criterio della vicinanza. In via generale, quindi, l’articolo 8 attribuisce la competenza a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente nel momento in cui l’autorità giurisdizionale è adita, salvo nei casi di lecito trasferimento di un minore da uno Stato membro a un altro. In questo caso, infatti, permane la competenza del giudice della precedente residenza abituale per un periodo di tre mesi dal trasferimento. L’indicato mantenimento della competenza – osserva la Corte Ue – è assicurato solo in presenza di cinque condizioni cumulative: il trasferimento del minore deve essere lecito, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore aveva la precedente residenza abituale abbiano già emesso una decisione sul diritto di visita, il titolare del diritto di visita continui a risiedere nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore, l’azione sia attivata nel corso di un periodo di tre mesi dal trasferimento del minore interessato e il titolare del diritto di visita non abbia accettato la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro della nuova residenza abituale del minore. Per quanto riguarda la nozione di trasferimento, è sorto un problema interpretativo ossia se il periodo di tre mesi vada considerato dal giorno successivo alla data del trasferimento effettivo del minore o dal giorno successivo alla decisione giudiziaria che ha fissato la data di cambiamento della residenza abituale. Per la Corte di giustizia, poiché il mantenimento della precedente competenza giurisdizionale è una sorta di eccezione alla regola generale con la conseguenza che va limitata la competenza dei giudici della precedente residenza abituale del minore, ne deriva che il periodo di 3 mesi inizia a decorrere dal giorno successivo a quello del trasferimento effettivo di tale minore nello Stato membro della sua nuova residenza abituale, senza che abbia rilievo la decisione già emessa. Resta ferma la possibilità per l’autorità giurisdizionale dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore, competente a statuire nel merito ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento, di “esercitare la facoltà di trasferimento prevista dall’articolo 15 di detto regolamento a favore dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro della nuova residenza abituale di tale minore, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale articolo 15”.

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