Trasferimento delle persone condannate: in vigore anche per l’Italia il Protocollo alla Convenzione del Consiglio d’Europa

In vigore anche per l’Italia, dal 1° ottobre 2021, il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (qui il testo CETS_167, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997 e già applicabile sul piano internazionale dal 2000). Il Protocollo era stato ratificato con legge n. 49 del 29 marzo 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 aprile 2021 (Protocollo). Sempre il 1° ottobre è entrato in vigore anche il Protocollo del 22 novembre 2017 di emendamento a quello del 1997. La ratifica è stata autorizzata con la stessa legge.

Tra le modifiche, è stato previsto che nei casi in cui un cittadino di uno Stato contraente sia oggetto di una sentenza definitiva, “lo Stato di condanna può richiedere allo Stato di nazionalità del reo di farsi carico dell’esecuzione della pena”, nei casi in cui il soggetto sia fuggito verso lo Stato nazionale pur essendo consapevole del procedimento penale pendente o di una sentenza di condanna a suo carico nello Stato di condanna. Inoltre, è stata inserita una nuova norma relativa ai casi di persone condannate soggette ad un decreto di
espulsione: in questa situazione, al momento della richiesta, accompagnata da alcune garanzie, da parte dello Stato di condanna, “lo Stato di esecuzione può, fatte salve le disposizioni di questo articolo, accordare il trasferimento di una persona, condannata senza il consenso della persona stessa, laddove la sentenza o la decisione amministrativa includa un ordine di espulsione nei suoi confronti o ogni altra misura in conseguenza della quale la suddetta persona non possa più rimanere all’interno del territorio dello Stato di condanna una volta rilasciato dal carcere”.

Qui lo stato delle ratifiche Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons

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