Nessuna violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per il no alla trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato da una coppia dello stesso sesso attraverso la maternità surrogata all’estero perché il giudice non può superare un divieto imposta dal legislatore e perché è comunque possibile, per assicurare la tutela del minore, ricorrere ad altre opzioni. È la Corte di Cassazione a stabilirlo, con l’ordinanza della prima sezione civile n. 26967 depositata il 21 settembre 2023 (ordinanza). La vicenda aveva al centro una coppia dello stesso sesso che aveva fatto ricorso alla maternità surrogata in Canada. La coppia aveva chiesto la trascrizione del provvedimento in Italia ma, dopo l’impugnazione del provvedimento, il Tribunale di Tivoli aveva dato il via libera alla trascrizione dell’atto con la sola indicazione, come genitore, del componente della coppia che era padre biologico. Per la Suprema Corte non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare e i giudici di merito hanno agito seguendo il dettato della Corte costituzionale (sentenza n. 33 del 2001) e della stessa Cassazione (sentenza n. 12193 del 2019). La Corte costituzionale ha stabilito che spetta al legislatore intervenire perché alcuni istituti come l’adozione non sono stati creati con la finalità di risolvere le questioni legate alla maternità surrogata. Tuttavia, con riguardo a specifici casi, per risolvere i problemi giuridici derivanti dal ricorso alla maternità surrogata con particolare attenzione alla continuità dello status e alla tutela del legame sorto con il genitore d’intenzione è possibile ricorrere all’adozione in casi particolari che – osserva la Cassazione – “allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall’altro, di riconoscere giuridicamente il legame fatto con il partner del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreato concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita ” (così le Sezioni Unite con la sentenza n. 38162/22). La Cassazione, nell’ordinanza in esame, ribadisce la differenza di posizione tra genitore biologico e genitore internazionale evidenziando che tale posizione è stata condivisa anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza n. 239/2023. Non è possibile, inoltre, che il giudice superi gli ostacoli legislativi anche con riguardo al riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento straniero che accerta il rapporto di filiazione tenendo conto dell’esistenza del divieto assoluto di surrogazione di maternità previsto dall’art. 12 della legge n. 40/2004, divieto – osserva la Suprema Corte – “volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva”. La scelta legislativa a presidio di valori fondamentali non può così essere superata dal giudice, neanche nei casi in cui la surrogazione di maternità sia una scelta libera e consapevole della donna, senza che vi siano contropartite economiche. Respinto così il ricorso della coppia.
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