Via libera alla trascrizione dell’atto di nascita di un bimbo nato all’estero da una coppia dello stesso sesso. Lo ha disposto la Corte di appello di Torino con decreto del 29 ottobre 2014, diffuso a gennaio (CORTE D’APPELLO DI TORINO). I giudici hanno accolto il ricorso di una cittadina spagnola e di una donna italiana che avevano avuto un figlio, di cittadinanza spagnola, ricorrendo alla fecondazione assistita eterologa a Barcellona, città nella quale risiedevano le due donne. Le ricorrenti avevano chiesto la trascrizione dell’atto di nascita in Italia ma, prima l’ufficiale di stato civile e poi i giudici di primo grado, avevano opposto un rifiuto. Una conclusione ribaltata in appello con i giudici di secondo grado che hanno accolto il ricorso della coppia nel segno dell’interesse superiore del minore, assicurato dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176. Per la Corte di appello è indispensabile garantire lo status di figlio già acquisito all’estero, senza dimenticare che l’articolo 33 della legge di diritto internazionale privato 218/95 attribuisce ai “provvedimenti accertativi dello stato estero ogni determinazione sul rapporto di filiazione”. Né può essere richiamato il limite dell’ordine pubblico che deve essere declinato tenendo conto dell’interesse superiore del minore in linea con l’articolo 23 del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, il quale stabilisce espressamente che la valutazione della non contrarietà all’ordine pubblico deve essere effettuata tenendo conto dell’interesse superiore del figlio. Ad accogliere una diversa soluzione si configurerebbe una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ed invero, la stessa Corte europea, nelle sentenze Mennesson contro Francia e Labassee contro Francia del 26 giugno 2014 (si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/maternita-surrogata-e-trascrizione-necessario-assicurare-i-diritti-del-minore.html), ha chiarito che per garantire il diritto all’identità personale e alla vita privata del minore (assicurato dall’articolo 8 della Convenzione), le autorità nazionali devono procedere alla trascrizione di atti stranieri che riconoscono il legame con i genitori che ricorrono all’estero alla maternità surrogata malgrado il divieto legislativo in patria. Così, nel segno dell’interesse del minore, la Corte di appello di Torino ha imposto la trascrizione dell’atto di nascita che indica come mamme entrambe le donne.
Si ringrazia Guida al diritto per il testo dell’ordinanza.
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