La Corte europea dei diritti dell’uomo ha comunicato all’Italia un nuovo ricorso dovuto all’annullamento della trascrizione di un atto di nascita a seguito di procreazione medicalmente assistita all’estero (ricorso n. 42247, M.B. e altri contro Italia, M.B. ET AUTRES c. ITALIE). Nel caso in esame, le autorità nazionali avevano disposto l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita del minore nato in Italia nel 2018 da una coppia dello stesso sesso che aveva fatto ricorso alla PMA. L’annullamento, dovuto al fatto che nell’atto era stata indicata la madre intenzionale, mentre avrebbe dovuto essere riportata solo quella biologica, era stato confermato dalla Corte di appello e dalla Cassazione sul presupposto che la trascrizione della madre intenzionale non è prevista dal diritto interno perché le coppie dello stesso sesso non hanno accesso alla PMA. Inoltre, per le autorità nazionali la madre intenzionale avrebbe potuto costituire il legame con il bambino attraverso l’adozione in casi particolari (art. 44 legge n. 184/1983). Di qui il ricorso a Strasburgo.
La Corte dovrà accertare se vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea che assicura il diritto al rispetto della vita privata nel caso in cui le autorità nazionali dispongano l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un bambino dopo ben cinque anni rispetto all’avvenuta trascrizione. L’annullamento aveva determinato il cambiamento del cognome, con la conseguenza che il bambino si trovava in una situazione di incertezza giuridica. L’Italia, quindi, deve presentare chiarimenti per spiegare se un intervento come quello che ha portato all’annullamento della trascrizione possa essere il risultato di un giusto bilanciamento tra i diritti in gioco e se sia stato tutelato l’interesse del ricorrente in ragione del grave ritardo delle autorità nazionali che prima avevano dato il via libera alla trascrizione e poi avevano proceduto all’annullamento. Inoltre, l’Italia dovrà dimostrare di aver agito nell’interesse superiore del minore indicando i passaggi seguiti dalle autorità competenti per garantire tale interesse. Certo l’annullamento ha fatto sì che la madre intenzionale non abbia più obblighi materiali ed educativi. Adesso spetta al Governo rispondere ai quesiti della Corte.
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