La Corte Ue amplia il perimetro di applicazione del titolo esecutivo europeo, che trova spazio anche quando il credito è accertato con una sentenza pronunciata in contumacia. Poco importa, infatti, che l’assenza del debitore in un procedimento non equivale, in base all’ordinamento interno, a non contestazione del credito, perché ciò che conta è la qualificazione fornita dal regolamento Ue n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. E’ quanto ha stabilito la Corte di giustizia con la sentenza del 16 giugno (C-511/14, C-511:14), su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna, che permette di scavalcare gli ostacoli posti dall’ordinamento nazionale all’applicazione della procedura sprint prevista dal regolamento, a vantaggio del creditore. Il procedimento nazionale riguardava una società con sede in Italia che aveva citato in giudizio alcune aziende inglesi. I giudici avevano condannato una società inglese a versare all’azienda ricorrente 18mila euro al termine di un procedimento che si era svolto in contumacia, con il pieno rispetto delle regole sulle notificazioni. Di qui la richiesta al Tribunale di Bologna di certificare la sentenza come titolo esecutivo europeo. Prima di emettere il certificato, i giudici italiani hanno chiamato in aiuto la Corte Ue avendo dubbi sulla possibilità di equiparare l’assenza dal processo all’ammissione del debito da parte della società convenuta, presupposto per applicare il regolamento.
Prima di tutto, gli eurogiudici bloccano la possibilità di interpretare le norme del regolamento in base all’ordinamento interno. Se manca un rinvio al diritto nazionale, per garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e il rispetto del principio di uguaglianza, l’interpretazione deve avvenire tenendo conto unicamente delle norme Ue. Il regolamento n. 805/2004 – osserva la Corte – non rinvia all’ordinamento interno per definire la nozione di credito non contestato che comprende “tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell’assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all’entità del debito, abbia ottenuto, in particolare, una decisione giudiziaria contro quel debitore”. Se l’azienda debitrice rimane inattiva, anche non prendendo parte al processo, pur essendo ritualmente informata, il credito deve essere considerato come non contestato. Non ha importanza – precisa la Corte – che “in forza del diritto italiano una condanna in contumacia non equivale a una condanna per credito non contestato”, perché le conseguenze giuridiche dell’assenza del debitore sono regolate dall’atto Ue. Se le norme procedurali minime funzionali ad assicurare il diritto di difesa sono garantite il titolo esecutivo europeo deve essere emesso. La Corte ha anche respinto l’eccezione di irricevibilità posta dal Governo italiano chiarendo che il procedimento che si conclude con la certificazione di un titolo esecutivo è un atto di natura giurisdizionale, con la conseguenza che il Tribunale nazionale può rivolgersi a Lussemburgo.
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