Territori occupati da Israele in Cisgiordania: la Cassazione chiarisce che l’occupazione illegittima non giustifica gli attacchi terroristici

L’occupazione non giustifica la commissione di atti terroristici. Pertanto, la decisione con la quale il Tribunale dell’Aquila ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un persona, nata a Nablus, accusata di aver progettato un attacco terroristico, è stata legittima. Lo afferma la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 32712 depositata il 20 agosto (32712) con la quale sono forniti importanti chiarimenti sulle norme del codice penale italiano alla luce della Convenzione di New York sulla repressione del terrorismo.

L’uomo, che ha impugnato l’ordinanza, sosteneva che il Tribunale aveva violato l’articolo 270-bis del codice penale (“associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”) perché, basandosi sulle blacklists dell’Unione europea, aveva considerato le “Brigate dei Martiri di Al Aqsa” come gruppo terroristico senza una verifica concreta dell’attività svolta. Inoltre, l’uomo riteneva che l’organizzazione di un attentato in un insediamento israeliano non era rivolta verso civili come prospettato nell’ordinanza, ma soltanto verso obiettivi militari presenti ad Avnei e che l’articolo 270-bis non poteva essere applicato in quanto detta norma punisce le azioni dirette contro uno Stato estero mentre l’attività indicata “risulterebbe circoscritta ai territori della Cisgiordania che, in base a plurime risoluzione dell’ONU, sono illegittimamente occupati da Israele”, con la conseguenza che i territori della Cisgiordania non potevano essere considerati come appartenenti a uno Stato estero (ossia Israele che, invece, è una potenza occupante). La Cassazione, pur affermando che i territori al centro della vicenda erano sotto un’occupazione illegittima da parte di Tel Aviv, ha respinto il ricorso. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che la Cisgiordania si trova in una situazione di occupazione da parte di Israele in violazione del diritto internazionale e che, sin dalla risoluzione n. 242 del 1967 del Consiglio di Sicurezza, l’ONU ha affermato l’obbligo di Israele di ritirarsi dai territori occupati. Nessun dubbio che l’occupazione di Israele è illecita dal punto di vista del diritto internazionale, ma ciò non toglie che sussiste il divieto di compiere atti terroristici nei confronti della popolazione civile. Le “Brigate dei Martiri di Al Aqsa” sono state incluse tra le organizzazioni terroristiche in base al regolamento UE n. 2023/1505 del 20 luglio 2023, ma – precisa la Cassazione – il Tribunale non si è basato solo su tale classificazione, verificando invece in concreto la finalità terroristica. Per quanto riguarda, poi, l’esclusione dell’attacco dagli atti terroristici in quanto da ricondurre alla ribellione armata come reazione all’occupazione illecita di Israele e non al terrorismo, la Cassazione respinge la tesi del ricorrente sottolineando che l’atto terroristico nei confronti di civili è comunque un illecito dal punto di vista del diritto internazionale. Dal quadro tracciato dal Tribunale, inoltre, risultano numerosi elementi relativi alla pianificazione degli attentati nonché del legame del ricorrente con altri terroristi. Rilevanti anche le intercettazioni telefoniche che evidenziano la volontà di compiere un gesto eclatante all’interno di un insediamento. Le azioni progettate, inoltre, miravano a coinvolgere direttamente o indirettamente obiettivi civili “il che rende tali forme di reazione armata incompatibile con le ipotesi di legittima contrapposizione in un contesto di tipo bellico”. La Cassazione osserva altresì che l’articolo 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo) va letto congiuntamente alla Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo adottata a New York l’8 dicembre 1999 e ratificata dall’Italia con legge 14 gennaio 2003 n. 7. Alla luce di tale Convenzione, la Cassazione afferma che “costituiscono atti terroristici le condotte che, pur se commesse nel contesto di conflitti armati, consistano in condotte violente rivolte contro la popolazione civile presente in territori che, in base al diritto internazionale, devono ritenersi essere stati illegittimamente occupati”. È così esclusa – conclude la Cassazione – la possibilità di considerare la condotta che il ricorrente mirava a mettere in atto come “legittima reazione all’occupazione dei territori della Cisgiordania”. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 270-bis nella parte in cui estende la nozione di finalità terroristiche anche agli atti di violenza contro uno Stato estero, la Cassazione non ritiene che si possa inquadrare la fattispecie in una “nozione eccessivamente limitata di ‘Stato estero'” e ritiene che l’atto illecito si manifesti sia quando l’attacco terroristico sia perpetrato all’interno dei legittimi confini nazionali, sia quando sia compiuto in territori illegittimamente occupati “posto che l’aggressione realizzata nei confronti di cittadini in virtù della loro nazionalità si traduce in ogni caso in una lesione all’integrità allo Stato di appartenenza”, in linea con l’articolo 2, lett. b della Convenzione di New York del 1999 e con gli atti dell’Unione europea. Di conseguenza, tenendo conto che l’attacco terroristico aveva come obiettivo civili israeliani si può ritenere che l’azione sarebbe stata compiuta ai danni dello Stato israeliano anche se le azioni erano “destinate ad essere commesse al di fuori del suo territorio [di Israele] così come legittimamente individuato dall’ordinamento internazionale”.

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