Sullo status di apolide chiarimenti dalla Corte di cassazione

L’accertamento del possesso di una cittadinanza non va effettuato solo sulla base di elementi formali, ma anche sostanziali. Di conseguenza, va considerato apolide un individuo, cittadino di uno Stato estero, che abbia di fatto perso la propria cittadinanza acquisendo lo status di emigrante secondo il proprio ordinamento. E’ il principio stabilito dalla Corte di cassazione, sezione I civile che, con sentenza n. 25212/13 depositata l’8 novembre,  ha fornito taluni chiarimenti sulla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo status degli apolidi, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge del 1° febbraio 1962 n. 306 (apolidia). La vicenda riguardava un cittadino cubano che si era allontanato per un periodo superiore a 11 mesi dal proprio Paese. In base alla legge cubana, pur non avendo perso formalmente la cittadinanza, si trovava – secondo quanto accertato dalla Corte di appello di Firenze – in una condizione equiparabile a quella di chi perde la cittadinanza essendo stato privato del diritto di residenza e di proprietà degli immobili. Non solo: quando rientrava a Cuba era considerato come un emigrante, con la necessità di richiedere il visto d’ingresso per il rientro in Patria. Il Ministero dell’interno italiano aveva presentato ricorso in Cassazione ritenendo, tra l’altro, che la Corte di appello avesse violato, nel riconoscere lo status di apolide, la Convenzione di New York. Tale atto prevede all’articolo 1 che è apolide colui che nessuno Stato considera cittadino in base alla propria legislazione e, quindi, secondo il Governo, poiché il cittadino cubano non aveva perso la nazionalità, non poteva essere considerato come privo di cittadinanza. Una posizione non condivisa dalla Suprema corte secondo la quale l’accertamento del possesso della cittadinanza non può essere fatto solo sulla base di requisiti formali, ma deve essere svolto alla luce di elementi sostanziali. Di qui, la constatazione che sulla base della contrazione dei diritti disposta dal Governo cubano l’individuo non poteva più essere considerato cittadino cubano, ma deve essere considerato apolide.

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