Una sentenza fiume che ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue e stabilisce i criteri per definire i termini di prescrizione nelle azioni di risarcimento dei danni avanzate da coloro che sono lesi dall’inadempimento dello Stato che non recepisce, nei termini prescritti, una direttiva non self-executing che riconosce diritti ai singoli. E’ il risultato della sentenza della Corte di cassazione (terza sezione civile) n. 10813 depositata il 17 maggio 2011 (specializzandi), che si occupata della lunga vicenda relativa al diritto alla retribuzione dei medici specializzandi. Chiarito che la prescrizione per queste azioni ha carattere decennale come codificato dalla pronuncia n. 9147, la Cassazione ha precisato che il dies a quo decorre dal momento in cui il legislatore adotta il provvedimento di recepimento. Se non lo fa, il termine di prescrizione non opera e, di conseguenza, l’azione di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell’inadempimento statale, non si prescrive mai.
Si veda l’articolo di Negri, Castellaneta, in http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-05-18/risarcito-ritardo-direttiva-095058.shtml?uuid=AaLlICYD.
Si ringrazia il Sole 24 Ore per la sentenza.
Aggiungi un commento