Non possono essere mantenute in vigore misure che impongono il congelamento dei beni per la lotta al terrorismo se la decisione nazionale sulla quale si fonda la decisione del Consiglio Ue è stata abrogata. Con la sentenza depositata ieri il Tribunale Ue (causa T-348/07, Stichting Al-Aqsa contro Consiglio) corregge il Consiglio e adotta una nuova pronuncia a tutela dei diritti processuali dei destinatari di misure per la lotta al terrorismo.
Al Tribunale si era rivolta una fondazione di diritto olandese filo-islamica i cui beni erano stati congelati sulla base di un decreto olandese recante disposizioni in materia di terrorismo. La società era stata inserita anche in un elenco del Consiglio che disponeva il congelamento dei capitali di determinate persone fisiche e giuridiche. La legge olandese era stata abrogata, ma il Consiglio Ue non aveva modificato la propria decisione, mantenendo la fondazione nell’elenco anche nel regolamento di esecuzione del 22 dicembre 2009. Di qui il ricorso al Tribunale che ha dato ragione su tutta la linea al ricorrente. Questo perché il Consiglio, prima di adottare il provvedimento, avrebbe dovuto verificare l’esistenza di una decisione dell’autorità nazionale competente. L’abrogazione della legge olandese avrebbe quindi dovuto determinare l’eliminazione dalla lista della fondazione proprio perché mancava il presupposto giuridico per il suo mantenimento. Di conseguenza, il Consiglio deve ora eliminare ogni vizio o profilo di illegittimità da tutte le misure adottate successivamente all’abrogazione della legge perché in caso contrario «violerebbe l’obbligo che gli incombe, in forza del Trattato Ce, di prendere i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza del giudice dell’Unione comporta».
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