Sulla giurisdizione in materia di trust intervengono le Sezioni Unite

Legittimo escludere l’applicabilità del criterio del forum rei sitae nei casi di azioni funzionali ad accertare la qualità del detentore a titolo di trustee di un bene “in relazione al quale si chiede il compimento degli atti necessari al riconoscimento della legal ownership sul bene stesso in capo a chi se ne dichiari effettivo proprietario”. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 19471/16 depositata il 30 settembre (trust). La vicenda arrivata alla Suprema Corte aveva preso il via dall’azione di una donna e di suo marito, che agiva come mandatario ad negotia, i quali chiedevano di dichiarare la nullità di un deed trust relativo a un appartamento del padre, effettivo proprietario, a Londra. La donna aveva chiesto anche la nullità di un’altra forma di trust, ossia il resulting trust, simile al negozio fiduciario. Il Tribunale di Treviso aveva riunito le cause che, a suo dire, avevano al centro un diritto reale. Di conseguenza, era stato applicato il criterio del forum rei sitae in base all’art. 22 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che dal 10 gennaio 2015 è stato sostituito dal regolamento n. 1215/2012). La Corte di appello di Venezia, invece, riteneva che le domande riguardavano l’accertamento negativo della validità dell’atto costitutivo del trust e non il diritto dominicale dell’attore. Pertanto, solo con riguardo a una parte residua della domanda si poteva applicare l’art. 22 del regolamento. Di conseguenza, su una parte della domanda la Corte di appello aveva escluso la propria giurisdizione. Il padre della ricorrente aveva impugnato la sentenza contestando la separazione delle cause, ma la Suprema Corte gli ha dato torto specificando che l’articolo 22 del regolamento non si occupa di continenza di cause e l’articolo 27 sulla litispendenza non stabilisce il divieto di separazione di giudizi. Bene aveva fatto, quindi, la Corte di appello, a procedere alla separazione dei procedimento, escludendo che il criterio del forum rei sitae si applichi per le azioni volte ad accertare la qualità di detentore a titolo di trustee di un bene per il quale si chiede il compimento di atti necessari al riconoscimento della legal ownership.

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