Sul diritto di soggiorno degli ascendenti cittadini extra-Ue nuova pronuncia della Corte di giustizia

Non può rivendicare il diritto di soggiorno in quanto familiare di un cittadino dell’Unione il padre giapponese di un bambino con cittadinanza Ue che non è carico del figlio. Con sentenza dell’8 novembre 2012, C-40/11 (11), la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta a chiarire la portata della direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La domanda pregiudiziale è stata posta da un Tribunale amministrativo tedesco alle prese con la richiesta di una carta di soggiorno di un cittadino giapponese, sposato con una tedesca, padre di una bambina con cittadinanza tedesca, giapponese e statunitense. La famiglia viveva in Germania, ma dopo la separazione di fatto, la moglie e la bimba si erano trasferite in Austria. L’uomo, che lavorava in Germania, aveva chiesto però di avere una carta di soggiorno come familiare di un cittadino dell’Unione, malgrado avesse un permesso di soggiorno ad altro titolo in Germania, luogo dove viveva e lavorava. L’istanza era stata respinta. Una soluzione condivisa dalla Corte Ue secondo la quale la direttiva 2004/38 non può essere invocata nel caso di specie. Questo perché il cittadino giapponese non è a carico del figlio cittadino Ue e, pur essendo ancora sposato con una cittadina tedesca non ha accompagnato o raggiunto la moglie in uno Stato membro diverso da quello della cittadinanza della donna, come richiesto dalla direttiva. Bocciato anche il ricorso alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non applicabile proprio perché nel caso in esame non si poneva una questione relativa all’attuazione del diritto Ue.

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