Sul conflitto Russia – Georgia la parola alla Cedu

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato ricevibile, con decisione del 13 dicembre 2011 (n. 38263/08, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=897303&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649), il ricorso presentato dalla Georgia contro la Russia accusata di aver violato diverse disposizioni della Convenzione a causa degli attacchi indiscriminati contro la popolazione civile in due regioni autonome della Georgia (Abkazia e Ossezia del Sud). La Corte ha respinto le eccezioni di Mosca secondo la quale la Convenzione non era applicabile perché era in corso un conflitto armato internazionale che imponeva la valutazione degli episodi secondo il diritto internazionale umanitario e non sulla base della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per Strasburgo, d’altra parte, né la Georgia, né la Russia hanno chiesto una deroga all’applicazione della Convenzione durante il conflitto. Di conseguenza, i giudici internazionali hanno deciso che la questione dell’applicabilità della Convenzione deve essere decisa durante l’esame del merito del ricorso. Né può essere esclusa la giurisdizione per la circostanza che un procedimento tra i due Paesi pendeva dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Questo non solo perché la Corte internazionale si è già pronunciata dichiarandosi incompetente (sentenza del 1° aprile 2011. Si veda il post del 3 aprile), ma anche perché le condizioni di ricevibilità stabilite dall’articolo 35 della Convenzione europea si riferiscono unicamente ai casi in cui un ricorso sulla stessa questione sia stato già sottoposto da un individuo ad altra istanza internazionale. Respinta anche l’eccezione del previo esaurimento dei ricorsi interni.

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