Strada spianata per gli avvocati “spagnoli”

Via libera agli avvocati che ottengono l’iscrizione all’albo in uno Stato membro diverso da quello di origine e che tornano in patria chiedendo lo svolgimento di una prova attitudinale anche senza aver compiuto il tirocinio previsto dall’ordinamento interno. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia Ue, con la sentenza Koller del 22 dicembre 2010 (C-118/09, koller), con la quale i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che un cittadino di uno Stato membro, che ha acquisito un diploma nel proprio Paese e poi si reca in un altro Stato membro compiendo ulteriori studi e ottenendo l’iscrizione nell’albo degli avvocati, ha diritto di avvalersi della direttiva 89/48 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore con formazioni professionali di una durata minima di tre anni e quindi di svolgere una prova attitudinale senza l’obbligo di tirocinio.

La vicenda approdata a Lussemburgo ha preso il via dalla richiesta di un cittadino austriaco, Koller, che, laureatosi a Graz, aveva deciso di andare in Spagna dove aveva ottenuto l’omologazione del diploma dopo aver sostenuto alcuni esami. Grazie alla normativa di Madrid, era diventato avvocato, svolgendo, seppure per un breve periodo, la professione in Spagna. Aveva poi deciso di tornare in Austria e aveva chiesto all’Ordine degli avvocati di Graz di essere ammesso alla prova attitudinale, senza però passare attraverso l’obbligo di pratica quinquennale prevista per i laureati austriaci. La commissione giudicatrice degli esami di avvocato aveva respinto la richiesta. Di conseguenza Koller aveva presentato ricorso alla Commissione disciplinare e di appello degli avvocati austriaca che, prima di decidere nel merito si è rivolta alla Corte Ue. Quest’ultima ha stabilito che il titolo spagnolo poteva essere equiparato a un diploma secondo la direttiva 89/48 che non richiede che il ciclo di studi post-secondari «sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante». Di conseguenza, proprio grazie all’applicazione della direttiva Ue, l’omologazione del diploma di laurea ottenuto nello Stato di origine, dopo il superamento di alcuni esami aggiuntivi nello Stato di destinazione che certificano una formazione supplementare, impone alle autorità nazionali del primo Stato di riconoscere il titolo e di applicare la direttiva 89/48, chiedendo unicamente lo svolgimento di una prova attitudinale per l’accesso alla professione senza obbligo di tirocinio quinquennale. La Corte Ue, però, in ogni caso, considera di particolare rilievo, nell’aprire la strada agli avvocati spagnoli, che il cittadino Ue abbia esercitato effettivamente la professione di avvocato, anche se per un breve periodo, «al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale».

16 Risposte
  • Abogados
    dicembre 27, 2010

    Mi perdoni, ma la Corte di Giustizia si è soffermata sul concetto di diploma, constatando che la qualifica aggiuntiva acquisita dall’abogado Koller (esami integrativi) costituiva effettivamente quanto richiesto dalla norma, negando quindi la sussistenza dell’abuso di diritto invocato, invece, nella causa cavallera.
    La questione dell’esercizio effettivo, invece, non viene presa in considerazione come circostanza che possa inficiare la validità del percorso formativo.
    Nelle motivazioni non vi è un riscontro a quanto da Lei sostenuto, semmai la Corte ha preso atto di quanto svolto dal Koller in terra iberica (21 giorni).
    Non sono stati fissati parametri di alcun tipo nelle motivazioni e la Corte non ha motivato la propria decisione parlando di requisito congiunto per l’accesso alla professione nello stato ospitante, ma si è soffermata in ben 5 punti solo sul concetto di diploma.
    Oltretutto, a mio avviso, vista la lingua del processo (tedesco) e letta la sentenza in originale, la traduzione potrebbe lasciare spazi ad interpretazioni diverse.
    Cordiali saluti

  • Giulio
    dicembre 27, 2010

    La questione non e’esattamente nei termini descritti,
    ma ormai la giurisprudenza la fanno i media e non i tribunali.

    Cosa conta la Corte di Giustizia a fronte dell’interpretazione dell’esegeta italiano?

  • Diritto
    dicembre 27, 2010

    Scusate, ma l’affermazione che la Corte considera di particolare rilievo che il cittadino abbia esercitato, non trova alcun riscontro nella citata sentenza!!!

  • Andrea
    dicembre 27, 2010

    Questa interpretazione sembra far capire che valga solo per quelli con il titolo spagnolo…

    Ma non dovrebbe essere uguale per i professionisti degli altri stati?

    Che differenza c’e tra un abogado spagnolo e un solicitor inglese?

  • Giulio
    dicembre 27, 2010

    Come mai il mio commento e’ sparito!?
    Che avrò detto mai da meritare di venir bannato?

  • Marina Castellaneta
    dicembre 27, 2010

    Ecco il dispositivo
    «Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale».

  • Giulio
    dicembre 27, 2010

    Il dispositivo lo conosciamo bene.

    Era la condizione di operatività subordinata all’effettivo esercizio che ci lasciava perplessi.

    Nell’articolo “legale austriaco” ( mi hanno forse mal informato dicendo che fosse suo ) si era usato addirittura il termine ” a patto che…precisa la Corte..”.

    Se l’articolo fosse suo, mi scusi, dove avrebbe precisato la Corte tale condizione…siamo davvero curioso di saperlo perché davvero ci e’sfuggita..

    Sa cosa facciamo, si chiama l’ufficio pubblicazioni e si fuga ogni dubbio..se ritiene la sua tesi esatta non vedo perche’ la necessita di riformulare l’articolo rispetto a” legale austriaco”( a patto , beninteso , che fosse suo”..

    Saluti

  • Giulio
    dicembre 27, 2010

    Concordo inoltre con quanto sostenuto da Andrea….
    Come mai la sentenza usa il termine avvocato dello stato membro ospitate e/o origine , mentre lei specifica ” gli Spagnoli”…

    Quale sarebbe la differenza…ce lo può spiegare?

    Cordialità

  • Diritto
    dicembre 27, 2010

    Professoressa, ritengo che in effetti si debba giungere ad una rettifica sul punto motivo doglianza.

  • Diritto
    dicembre 27, 2010

    traduzione del dispostito dal tedesco. Risulta il testo poco scorrevove, però, ho tentato di non far perdere il significato vero.

    Relativa all’accesso alla professione regolamentata di avvocato nell’host di stato può essere subordinata all’esistenza di una prova attitudinale, il titolare di un titolo conferito in tale Stato membro, con più di tre anni Studio completato e un titolo equivalente, che è stato assegnato in un altro Stato membro dopo una formazione complementare è durato meno di tre anni e lui in quest’ultimo Stato dà il diritto di accesso per la professione di avvocato, lui al momento quando ha chiesto l’ammissione alla prova attitudinale, ci aveva effettivamente, sulla direttiva modificata 89/48/CEE del 21. Dicembre 1988, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore completa formazione professionale di almeno tre anni dalla direttiva 2001/19/CE del 14. Maggio 2001 designati modificata. 2. La direttiva 89 / 48 della direttiva 2001 / 19 modificato essere interpretato che ha negato le autorità competenti dello Stato membro di rifiutare l’ammissione alla prova attitudinale per la professione di avvocato, una persona nella situazione della ricorrente nella causa principale se mancano le prove, ha completato l’utilizzo pratico richiesto dalla normativa dello Stato membro ospitante. Firme
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  • Giulio
    dicembre 27, 2010

    Ma ,la rettifica non e’necessaria se ci spiega dove si può leggere quanto sostiene.

    Probabilmente siamo noi a non cogliere questa sfumatura…
    Per cui ci sarebbe davvero cosa gradita che ci venisse illustrato il ragionamento, sicuramente logico, che ha portato la professoressa alle conclusioni pubblicate

  • Abogados
    dicembre 27, 2010

    La mia disquisizione non era tesa alla pubblicazione della sola massima della sentenza, che peraltro conosco (altrimenti non avrei sollevato la questione), ma bensì ad una precisa interpretazione di quanto è stato pubblicato dalla Corte.
    Come potrà notare nel corpo della sentenza la Corte parte nella soluzione della questione dando già per acclarato che il koller “effettivamente vi esercitava”!!!
    Per Sua comodità Le allego il punto 25 inerente la questione pregiudiziale:

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    25 Con la prima questione, in sostanza, il giudice del rinvio chiede se, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possano essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

    Come potrà notare la Corte risponde positivamente alla domanda, disquisendo solo sul concetto di diploma e dando solo atto che il Koller ha esercitato per 21 giorni (Le ricordo che lo stesso avvocato generale nelle Sue conclusioni aveva parlato di irrilevanza della pratica professionale) e del resto non poteva fare altrimenti.
    Non ravviso quindi la “questione di particolare rilievo” che Lei segnala nell’articolo.
    Le chiedo, quindi, cortesemente di rispondere compiutamente alla questione che le ho sollevato.
    La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti e auguri di buon anno

  • kritolaos
    dicembre 27, 2010

    Gentile dott.ssa Castellaneta,
    mi permetta di esprimere a mia volta perplessità sulla sua interpretazione della sentenza Koller in commento, che personalmente considero una vera e propria forzatura.
    La invito a leggere con attenzione il punto 32:
    “Del resto, contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona interessata nella causa all’origine della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri che non sanciva alcuna formazione nell’ambito del sistema d’istruzione spagnolo e non si fondava né su un esame né su un’esperienza professionale acquisita in Spagna, il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta l’acquisizione da parte di quest’ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria. ”
    Come si legge chiaramente, le premesse da cui scaturisce la conclusione 1 da Lei richiamata, inequivocabilmente statuisce che il titolo del sig. Koller, in sè attesta l’acquisizione di qualifiche supplementari! In sè in quanto frutto di un percorso formativo seguito secondo le regole spagnole, che non prevedono alcun periodo di esperienza pratica!

  • Robert Koller
    dicembre 28, 2010

    I don’t think that the Court put any emphasis on the actual working experience. It is the diploma and the possession of the title “abogado” admitting the accession to the profession that is relevant. In Cavallera and my case the Court stated two alternatives which would differentiate from a possible circumvention: either studying or working not both.

    Hope that helps for clarification

    Kind regards

    Robert

  • Giulio
    dicembre 29, 2010

    L’Oua ha rimosso l’articolo, spero che si renda conto delle necessarie correzioni

    Cordialmente

  • Mariano
    gennaio 6, 2011

    Chiedo scusa, forse ho capito male ma a prescindere dalle differenti interpretazioni, gradirei sapere in che cosa consiste la prova attitudinale.
    grazie Mariano

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