Stati di primo ingresso: competenti solo se il trasferimento avviene entro sei mesi

Il trasferimento del richiedente protezione internazionale nel Paese membro di primo ingresso deve avvenire entro sei mesi. In caso contrario, la competenza passa automaticamente dallo Stato di primo ingresso al Paese che dispone il trasferimento ma non lo esegue. È la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo con la sentenza del 25 ottobre (causa C-201/16, Shiri C-201:16) su richiesta della Corte amministrativa austriaca alle prese con il ricorso di un iraniano entrato in Europa dalla Bulgaria. Arrivato in Austria l’uomo aveva presentato una domanda di protezione internazionale, ma l’Agenzia per l’immigrazione e l’asilo aveva chiesto alle autorità bulgare di riprendere in carico il caso. Tuttavia, a fronte del sì bulgaro, le autorità austriache non avevano proceduto al trasferimento. Di qui la richiesta del cittadino extra Ue di poter presentare nuovamente la domanda alle autorità austriache. Per la Corte il regolamento Dublino III n. 604/2013 prevede che uno Stato membro non competente a decidere sulla domanda di asilo debba procedere al trasferimento del richiedente entro sei mesi dall’accettazione della richiesta dell’altro Stato Ue di riprendere in carico l’istanza perché se ciò non avviene la competenza è trasferita allo Stato membro in origine non competente. Tale trasferimento di competenza – osserva la Corte – avviene in modo automatico perché l’articolo 29 del regolamento non subordina il passaggio sulla decisione della richiesta a ulteriori condizioni anche per assicurare un esame rapido delle domande di protezione internazionale.

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