Spazio alla revisione dei processi se il giudicato interno è contrario alla CEDU

Una ricostruzione ineccepibile che porta infine anche all’Italia sulla strada della riapertura dei processi, conclusi con sentenze definitive, giudicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrari alla stessa Convenzione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 depositata il 7 aprile 2011 (Corte costituzionale della Repubblica italiana) ha infatti stabilito che l’articolo 630 del codice di procedura penale è in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione (individuando come norma interposta l’articolo 46 della Convenzione europea) nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna la contrarietà del processo interno con la Convenzione europea a seguito di un accertamento avvenuto con sentenza definitiva di Strasburgo. Una conclusione inevitabile tenendo conto che la mancata previsione di una simile ipotesi di revisione del processo non consente all’Italia di adempiere agli obblighi internazionali e, in particolare di rispettare l’articolo 46 della Convenzione europea che impone agli Stati di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo.

La parola, dopo la sentenza della Consulta, passa al legislatore che in tempi rapidi deve provvedere a inserire tra le ipotesi di revisione anche la contrarietà del processo interno con la Convenzione europea. In attesa dei passi del legislatore, però, la Corte costituzionale precisa che spetta “ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione”. Tenendo conto – precisa la Consulta – che non dovranno essere applicate le disposizioni che sono inconciliabili con l’obiettivo perseguito “prime fra tutte quelle che riflettono la tradizionale preordinazione del giudizio di revisione al solo proscioglimento del condannato”.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *