Sottrazione internazionale del minore: la Cassazione fissa i principi per accertare la residenza abituale

Ambiente sociale e familiare, rapporti con i parenti, condizioni e motivi del soggiorno di un genitore in altro Stato membro, presenza stabile sul territorio di uno Stato e soggiorno in grado di indicare “una apprezzabile integrazione del genitore in questione in un ambiente sociale” condiviso con il minore. Tenendo conto, però, della necessità di contatti regolari tra il minore e l’altro genitore. Sono i criteri fissati dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 17474 depositata il 2 novembre (sottrazione internazionale), con la quale sono stati stabiliti i principi di diritto per risolvere un caso di sottrazione internazionale nello spazio Ue. La madre di un bambino aveva impugnato la decisione del Tribunale di Sassari che aveva disposto il ritorno immediato del minore, nato in Spagna da una relazione della donna con un cittadino spagnolo, dal padre. La donna, a pochi mesi dalla nascita del bimbo si era allontanata dalla Spagna, con il consenso del compagno, ed era rientrata in Italia. Tuttavia, il Tribunale per i minorenni, su richiesta dell’Autorità centrale competente in base alla Convenzione dell’Aja del 1980, aveva disposto il ritorno del minore in Spagna dove il bimbo era nato e dove aveva vissuto per qualche mese. Una conclusione non condivisa dalla Cassazione secondo la quale i giudici di merito non avevano valutato attentamente la residenza abituale del minore tanto più che il bimbo aveva vissuto in Spagna per pochi mesi, ancor prima di aver compiuto un anno. Inoltre, per la Suprema Corte, non era stata prestata la dovuta attenzione alla circostanza che la madre aveva avuto con la Spagna un legame molto debole e che la donna era rientrata in Italia con il bambino poco dopo la sua nascita. La Corte di merito aveva valutato elementi che, per la Cassazione, sono da considerare “neutri” poiché “conseguenti al luogo dove il minore, nei primi mesi di vita, si è trovato senza instaurare rapporti particolarmente significativi” con soggetti diversi dai genitori. La Suprema Corte ha così accolto il ricorso della donna fondato sulla violazione della Convenzione dell’Aja del 1980 e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha interpretato la nozione di residenza abituale nell’applicazione del regolamento Ue n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis, sostituito dal n. 2019/1111, applicabile alle azioni proposte dopo il 1° agosto 2022), rimettendo la questione ai giudici di merito in nuova composizione.

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