Sì dalla CEDU all’immunità delle organizzazioni internazionali per controversie di lavoro

Con due decisioni, di contenuto in parte analogo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato la compatibilità con la Convenzione europea del principio dell’immunità delle organizzazioni internazionali in materia di lavoro dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, respingendo le azioni contro la Germania. Alla Corte di Strasburgo si era rivolto un ingegnere che aveva partecipato a una selezione presso l’Ufficio europeo dei brevetti (ricorso n. 415/07, KLAUSECKER). Tuttavia, il ricorrente non era stato assunto per mancanza di requisiti fisici. A suo avviso, si trattava di una discriminazione dovuta al fatto che egli era disabile. L’uomo, a fronte del rifiuto all’assunzione opposto dal Presidente dell’EPO (European Patent Office), aveva presentato ricorso all’International Labour Organization che aveva dichiarato irricevibile il ricorso. Nello stesso senso si era pronunciata la Corte costituzionale tedesca in ragione dell’immunità delle  organizzazioni internazionali. La Corte, con decisione del 6 gennaio, notificata il 29, ha dichiarato non fondato il ricorso ritenendo che il riconoscimento dell’immunità dalla giurisdizione serve ad assicurare il buon funzionamento delle organizzazioni internazionali e a frenare le ingerenze unilaterali dei Governi, affermando così il fine legittimo perseguito dall’attribuzione dell’immunità che – osserva la Corte – non è un diritto sostanziale ma un impedimento procedurale che impedisce l’avvio di un’azione giurisdizionale. Va detto che nella decisione della Corte europea è stata determinante la circostanza che il ricorrente aveva avuto a disposizione strumenti alternativi in grado di consentirgli un’azione giurisdizionale come, ad esempio, il ricorso all’arbitrato assicurato dall’EPO.

Stessa conclusione nella decisione Perez (ricorso n. 15521/08, PEREZ). In questo caso, il ricorso era stato presentato da una funzionaria Onu poi licenziata. Secondo la Corte, il procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo Onu e al Comitato d’appello era del tutto compatibile con il diritto alla tutela giurisdizionale. Il ricorso, inoltre, è stato respinto per il mancato previo esaurimento dei ricorsi interni. E’ vero che la Germania non ha dimostrato che i ricorsi ordinari interni potessero essere considerati come effettivi, ma la ricorrente avrebbe potuto avviare un’azione dinanzi alla Corte costituzionale tedesca che avrebbe potuto verificare il rapporto tra immunità e tutela dei diritti umani fondamentali.

 

 

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