La nozione di coniuge deve essere determinata dall’ordinamento straniero in cui il vincolo matrimoniale è stato contratto. Di conseguenza, il coniuge straniero di un italiano, che hanno contratto un matrimonio in un Paese Ue (nel caso di specie in Spagna) ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno in quanto familiare. E’ quanto stabilito dalla circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno n. 8996 del 26 ottobre 2012 (Circolare_Ministero_Interno_n._8996). Nel procedimento si tiene conto degli sviluppi giurisprudenziali in materia e soprattutto della pronuncia della Cassazione n. 1328/2011 relativa alla nozione di coniuge e a quella della Corte costituzionale n. 138 del 2010 in cui la Consulta ha stabilito il diritto di ognuno di vivere liberamente la condizione di coppia. Sulla base di queste premesse, nella circolare si riconosce il diritto di un cittadino straniero sposato con un italiano in Spagna ad ottenere il permesso di soggiorno in quanto familiare di un cittadino Ue in base alla direttiva 2004/38 del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, recepita dall’Italia con il Dlgs n. 30/2007, modificato dal Dlgs 32/2008 (che ha abrogato il Testo unico sulle disposizioni in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri contenuto nel Dpr 52/2002). Il recepimento completo è poi avvenuto con la legge 2 agosto 2011 n. 129 “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/Ce sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/Ce sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.
Si ringrazia Guida al diritto per la circolare.
Aggiungi un commento