Servizio civile anche per gli stranieri

Escludere gli stranieri dallo svolgimento del servizio civile nazionale è contrario agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 119 depositata il 25 giugno (servizio civile) con la quale i giudici costituzionali hanno accolto il ricorso della Corte di Cassazione, sezioni Unite, ritenendo che l’articolo 3 del Dlgs n. 77/2002 “Disciplina del servizio civile nazionale”, nello stabilire la condizione della cittadinanza italiana per l’ammissione allo svolgimento del servizio, viola gli articoli 2 (che riconosce i diritti inviolabili della persona) e 3 (principio di uguaglianza) della Costituzione. La Corte considera che l’istituto del servizio civile è cambiato ispirandosi al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà sociale e questo sia sul piano nazionale sia su quello internazionale. Pertanto, escludere gli stranieri, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta “un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persone e all’integrazione nella comunità di accoglienza”.

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