Servizi di media audiovisivi: in vigore il decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue

In vigore, dal 25 dicembre 2021, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 con il quale l’Italia ha attuato la direttiva 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (Dlgs 208 – audiovisivo). Come chiarito nel testo di attuazione, le regole in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video devono essere attuate nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, per assicurare, tra l’altro, libertà di espressione e tutela della dignità umana. Il decreto legislativo copre molte questioni e si occupa anche di precisare i casi in cui i fornitori di servizi sono soggetti alla giurisdizione italiana, oltre a stabilire nuove regole in materia di rettifica (art. 35).

Nell’ambito di applicazione dell’atto sono inclusi, tra i servizi di media audiovisivi, la trasmissione di programmi televisivi, “sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per  la condivisione di video”. Spazio al divieto di trasmissione di programmi che contengono incitamento alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo, per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità, con l’individuazione delle competenze dei diversi organi, inclusi i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom). Spetta poi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “l’adozione di un regolamento per le modalità con le quali ogni fornitore di servizi può utilizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmesso in esclusiva da un fornitore soggetto alla giurisdizione italiana”.

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