Sentenze CEDU guida nei procedimenti di legittimità

Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno rilievo anche nei processi diversi da quelli nell’ambito del quale sono state pronunciate. Di conseguenza, in tutti i casi in cui si evidenzia una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna con la Cedu, in sede di giudizio di legittimità, è possibile rilevare che un pronuncia interna contrasta con la Convenzione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, prima sezione penale, con la sentenza  n. 24384/15 depositata l’8 giugno (24384). Nel caso di specie, un militare aveva fatto ricorso alla Cassazione perché la Corte militare di appello lo aveva condannato per ingiuria. Assolto in primo grado, i giudici di appello lo avevano condannato privilegiando le dichiarazioni rese dalle persone coinvolte e non da altri testimoni senza, però, procedere ad ascoltare nuovamente i testi. Una riformatio in peius in violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea come intepretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Dan contro Moldavia. E’ evidente – osserva la Cassazione che se si procede ribaltare il giudizio di assoluzione, riformando in peggio la situazione dell’imputato, il giudice di secondo grado deve rinnovare l’istruzione dibattimentale e assicurare il contraddittorio. Così non era stato, in modo contrario alla Convenzione. Di qui l’annullamento con rinvio della pronuncia dei giudici di appello.

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