Sentenza arbitrale internazionale e ordine pubblico: precisazioni dalla Cassazione francese

Il mancato rispetto di alcuni requisiti formali previsti nel codice del consumo francese non impediscono il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza arbitrale internazionale. Lo ha precisato la Corte di cassazione francese, prima sezione civile, con la sentenza n. 1367 depositata il 2 dicembre 2015 (n. 14-25.147, Cour de cassation), escludendo la possibilità di bloccare l’esecuzione di una sentenza per contrarietà all’ordine pubblico internazionale. Il ricorso era stato presentato dal titolare di una società che aveva stipulato un contratto di garanzia per un prestito concesso da un istituto bancario. Nel contratto era inclusa una clausola compromissoria attributiva di competenza alla Camera di commercio internazionale. Tuttavia, secondo il ricorrente, la sentenza non poteva essere riconosciuta ed eseguita in primo luogo perché il presidente del collegio arbitrale aveva già statuito in un altro collegio su un contratto che riguardava il titolare della società. Una tesi respinta dalla Cassazione proprio perché non è stata provata alcuna assenza di indipendenza o elementi di parzialità da parte del giudice. Il collegio arbitrale – precisa la Cassazione – ha applicato correttamente le regole di diritto internazionale privato così come le norme in materia di diritto dei contratti proprie dell’ordinamento francese.  Riguardo poi all’ordine pubblico, la Corte esclude la contrarietà all’ordine pubblico internazionale perché il mancato rispetto di alcuni requisiti formali previsti dal codice del consumo che impongono di riportare una determinata formula non può essere equiparata ai principi propri dell’ordine pubblico con la conseguenza che la sentenza arbitrale deve essere eseguita.

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