Se un’azione finalizzata al recupero di un credito nei confronti di una società non ha un nesso diretto con la procedura di liquidazione deve essere applicato il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che dal 10 gennaio 2015 sarà sostituito dal regolamento n. 1215/2012) e non il 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza transfrontaliere. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 4 settembre (causa C-157/13, Nickel, nozione di fallimento) con la quale Lussemburgo ha stabilito che solo le azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Il Tribunale di Vilnius aveva messo in liquidazione una società di diritto lituano. Il curatore aveva chiesto di agire contro una società con sede statutaria in Germania la quale doveva un importo per un credito dovuto ai servizi di trasporto internazionale di merci. La società tedesca contestava la giurisdizione e riteneva applicabile il regolamento n. 44/2001. I giudici di primo e secondo grado avevano respinto l’eccezione della società tedesca. La Corte suprema lituana ha chiesto aiuto alla Corte Ue.
Chiara la posizione degli eurogiudici: solo le azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Di conseguenza, solo tali azioni rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000. “Ne consegue – osserva la Corte – che il criterio determinante fatto proprio dalla Corte per individuare l’ambito in cui rientra un’azione non è il contesto procedurale nel quale tale azione si inserisce, bensì il fondamento giuridico di quest’ultima. Secondo tale approccio, si deve indagare se il diritto o l’obbligo che serve come base dell’azione abbia la sua fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale o nelle norme derogatorie specifiche delle procedure d’insolvenza”. Nel caso di specie, considerando che l’azione di recupero del credito è un’azione di pagamento di un credito dovuto a seguito della fornitura di servizi in esecuzione di un contratto di trasporto, essa sarebbe stata disciplinata dalle norme sulla competenza giurisdizionale applicabili in materia civile o commerciale. Poco importa, quindi, che l’azione di pagamento sia stata avviata dal curatore nell’ambito di una procedura d’insolvenza. Di conseguenza, conclude la Corte, “l’azione di pagamento di un credito fondato sulla fornitura di servizi di trasporto, esperita dal curatore di un’impresa in fallimento, designato nell’ambito di una procedura d’insolvenza aperta in uno Stato membro e diretta contro il beneficiario di tali servizi, stabilito in un altro Stato membro” rientra nel regolamento n. 44/2001.
Riguardo poi ai rapporti con la Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, la Corte ritiene che in base all’articolo 71 del regolamento n. 44/2001, nell’ipotesi in cui una controversia rientri nell’ambito di applicazione sia di tale regolamento sia della Convenzione, uno Stato membro può, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, applicare le norme in materia di competenza giurisdizionale previste dall’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione.
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