Il Dipartimento per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali del Parlamento europeo ha pubblicato uno studio sul diritto di sciopero in Europa (PE 757-656, studio sciopero). In particolare, nel documento redatto da Olivier De Schutter, dell’Università di Lovanio (Belgio) e di Science Po (Francia), è approfondito il tema dello sciopero che, accanto alla tutela dei diritti dei lavoratori, ha una finalità politica di opposizione al governo in carica, anche per influenzare l’azione legislativa che potrebbe avere dirette ripercussioni sulla vita dei lavoratori. È poi affrontata la questione della legittimità dello sciopero puramente politico. Negli Stati membri esistono normative differenti: in 5 Paesi tali scioperi sono espressamente vietati, mentre in altri Stati manca un divieto contenuto in una norma ma attraverso la giurisprudenza dei tribunali nazionali, incluse le corti costituzionali, tali scioperi non sono coperti dalle norme che riconoscono il diritto di sciopero nel contesto della contrattazione collettiva perché considerati puramente politici. L’autore del volume ritiene che lo stesso articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali è ambiguo e sarebbe utile una maggiore chiarezza “per garantire che il diritto di sciopero non venga interpretato in modo restrittivo dai tribunali”. In questa direzione, sono individuate diverse disposizioni contenute in atti internazionali come l’articolo 6, par. 4 della Carta sociale europea. Questa norma – precisa l’autore – sembra limitare il diritto di sciopero alle situazioni in cui i lavoratori contestano i datori di lavoro, ma il Comitato europeo per i diritti sociali ha esteso la portata ai casi in cui i lavoratori agiscano per interessi economici e sociali, indipendentemente dal collegamento con la fase della contrattazione collettiva. Non è chiarito, però, se tale diritto copra anche gli scioperi politici per protestare contro l’azione del Governo o per ottenere una riforma legislativa. L’analisi è poi condotta in base all’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’articolo 8 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali e secondo diversi atti dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Dall’analisi svolta, l’autore giunge alla conclusione che l’articolo 28 della Carta, letto alla luce degli atti internazionali indicati, tutela il diritto allo sciopero politico o di protesta se detto sciopero riguarda questioni attinenti agli interessi economici e sociali dei lavoratori, mentre non è tutelato quello “puramente politico”. Si tratta, in ogni caso, di una conclusione non condivisa da tutti.
Nel volume ampio spazio è dedicato alla giurisprudenza della Corte Ue con particolare attenzione alla sentenza Viking e Laval e all’articolo 153, paragrafo 5 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che esclude l’armonizzazione di misure relative all’esercizio del diritto di sciopero negli Stati membri.
Aggiungi un commento