Scatta il limite dell’ordine pubblico se la norma straniera non permette il risarcimento del danno morale

Se una norma straniera esclude la possibilità di un risarcimento per danno morale ai familiari di vittime di incidenti stradali scatta il limite dell’ordine pubblico con la conseguenza che la disposizione richiamata non può essere applicata. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte di cassazione, III sezione civile, con sentenza del 22 agosto 2013, n. 19405,  (22_08_19405) arrivata a 25 anni dai fatti in discussione. L’incidente stradale, che ha poi condotto alla vicenda giudiziaria, era avvenuto in Austria nel 1988 e aveva coinvolto un camper immatricolato in Italia con a bordo cittadini italiani e un mezzo di una società austriaca. I parenti delle cinque vittime e l’unica sopravvissuta avevano avviato un’azione dinanzi ai giudici italiani che aveva condotto al riconoscimento, con sentenza del 20 aprile 2000, del risarcimento per il danno materiale, ma non per quello morale in quanto escluso dal diritto austriaco che trovava applicazione in base alle preleggi. In secondo grado, la sentenza era stata modificata: la Corte di appello di Venezia, infatti, con sentenza del 9 maggio 2007, aveva disposto anche la corresponsione del danno morale poiché la norma austriaca non poteva essere applicata in quanto contraria all’art. 31 delle preleggi, in parte analogo all’art. 16 della legge 31 maggio 1995 n. 218 che ha riformato il sistema di diritto internazionale privato. La Cassazione ha confermato questa soluzione respingendo i ricorsi della società austriaca e della compagnia di assicurazione. Questo perché, ad avviso della Suprema Corte, la risarcibilità del danno morale a seguito della morte di un congiunto attiene alla tutela dei diritti fondamentali della persona, rientrando così nella nozione di ordine pubblico internazionale. Tale nozione, precisa la Cassazione, non include solo i principi costituzionali ma anche quelli derivanti da fonti internazionali come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che assicurano la protezione degli affetti familiari. Di qui la non applicazione della norma straniera richiamata nella parte in cui la sua attuazione contrasta con l’ordine pubblico.

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