La lotta al crimine è più efficace attraverso uno scambio di informazioni rapido tra le autorità di contrasto. Per migliorare qualità e rapidità nello scambio di informazioni, l’Unione europea ha adottato la nuova direttiva 2023/977 del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (scambio di informazioni). In particolare, con il nuovo testo che dovrà essere recepito entro il 12 dicembre 2024, gli Stati saranno obbligati a diffondere informazioni relative a reati seri e a renderle disponibili per le autorità di altri Stati alle stesse condizioni in base alle quali è permesso l’accesso alle autorità del proprio Stato. Come sottolineato nel Preambolo, lo scambio di informazioni sulla criminalità e sulle attività criminali, incluso il terrorismo, “persegue l’obiettivo generale di proteggere la sicurezza delle persone fisiche e di salvaguardare interessi importanti delle persone giuridiche tutelati dalla legge”. In via generale, nella maggior parte dei casi, i gruppi criminali “sono presenti in più di tre Paesi e sono composti da membri di diverse cittadinanze impegnati in varie attività criminali” e, quindi, anche in ragione della struttura sempre più sofisticata, caratterizzata da sistemi di comunicazione forti ed efficienti è indispensabile la cooperazione tra le autorità competenti attraverso lo scambio di informazioni e la collaborazione sul piano operativo. Benché – sottolinea il Consiglio – la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto competenti sia migliorata negli ultimi anni, permangono taluni ostacoli pratici e giuridici. Il testo richiede, in linea con la raccomandazione 2022/915 del Consiglio, che i Paesi membri individuino un punto di contatto unico, operativo ogni giorno per 24 ore, anche con l’obiettivo di evitare ritardi dovuti alla frammentazione delle competenze. Inoltre, le autorità nazionali dovranno usare il network di Europol attraverso la piattaforma SIENA (Secure Information Exchange Network Application). Prevista una procedura sprint con la messa a disposizione delle informazioni in 8 ore e, in via generale, l’articolo 5 dispone che gli Stati membri provvedano il più presto possibile e in ogni caso entro otto ore per le richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili, entro tre giorni per le richieste urgenti indirettamente accessibili ed entro sette giorni per tutte le altre richieste. L’articolo 6 individua, in modo tassativo, i motivi che possono giustificare il no alla comunicazione delle informazioni, tra i quali il caso in cui il reato sia punibile con una pena massima detentiva di un anno o di entità inferiore o la questione non costituisca reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta.
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