Sanzioni pecuniarie nel segno della circolazione senza confini

Libera circolazione dei provvedimenti che dispongono sanzioni pecuniarie per infrazioni stradali anche se pronunciate da un’autorità amministrativa e non da un’autorità giurisdizionale penale. Lo ha precisato la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 14 novembre (causa C-60/12, Baláz, sanzioni pecuniarie) con la quale la Corte ha ampliato l’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/214 relativa al principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, modificata dalla 2009/299, fornendo una nozione di autorità giurisdizionale competente in materia penale che prescinde dalle qualificazioni nazionali. Per la Corte, “autorità giudiziaria competente” è una nozione europea e non è affidata alla libera interpretazione degli Stati membri, proprio per non compromettere l’obiettivo della decisione quadro che è fondata sul principio del mutuo riconoscimento reciproco. Nel caso arrivato a Lussemburgo, un cittadino ceco era stato multato in Austria per divieto di transito. L’ammenda di 220 euro era stata comminata dall’autorità amministrativa competente. La Repubblica ceca aveva dato il via libera al riconoscimento e all’esecuzione dell’ammenda richiesta dall’Austria che aveva allegato il certificato tradotto come richiesto dalla decisione quadro 2005/214, ma l’autore dell’infrazione aveva impugnato il provvedimento ritenendo che la decisione quadro non potesse applicarsi proprio perché l’ammenda non era stata disposta da un organo giurisdizionale competente in materia penale. Una conclusione non condivisa da Lussemburgo. L’autorità amministrativa austriaca, infatti, costituiva un organo giurisdizionale ai sensi del diritto Ue.  Non va dimenticato,  – osserva la Corte – che nell’ambito Ue non vi è un trattamento uniforme per le infrazioni stradali negli Stati membri, con la conseguenza che alcuni qualificano le infrazioni come illeciti amministrativi e altri Stati membri come illeciti penali. Limitare il riconoscimento ai soli casi in cui una sanzione pecuniaria per infrazione stradale sia comminata da un organo giurisdizionale penale significherebbe comprimere in modo ingiustificato l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento. Detto questo, però, è necessario che nell’ambito del procedimento nazionale siano applicate le “caratteristiche essenziali di un procedimento penale, senza tuttavia che sia richiesto che tale autorità giudiziaria disponga di una competenza esclusivamente penale”.

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