La Corte europea dei diritti dell’uomo è intervenuta, nuovamente, sul principio del ne bis in idem garantito dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo con una sentenza di condanna nei confronti della Finlandia, depositata il 10 febbraio (CASE OF KIIVERI v. FINLAND). A Strasburgo si era rivolto un cittadino finlandese, azionista e manager di una società di costruzioni, che era stato destinatario, per periodi fiscali diversi, di una sovrattassa. Era stato poi condannato a tre anni di carcere e a una sanzione pecuniaria per frode fiscale aggravata e per altri reati contabili. Per la Corte europea, in applicazione dei criteri stabiliti nella sentenza Engel, la sanzione amministrativa e il procedimento fiscale avevano natura penale anche tenendo conto del carattere punitivo perseguito e della funzione deterrente contenuta nella sanzione. Ora, la Corte europea riconosce che la Corte di Cassazione aveva applicato il principio del ne bis in idem e la giurisprudenza di Strasburgo con riferimento al 2002, ma per altri anni aveva proceduto alla doppia applicazione malgrado la pronuncia amministrativa avesse carattere penale e fosse definitiva. A tal proposito, la Corte ha precisato che per la qualificazione della nozione di decisione definitiva si deve far riferimento alle sentenze non più appellabili e non all’eventuale possibilità dii avvalersi di rimedi straordinari. Di qui la violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione poiché si trattava degli stessi fatti.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/ne-bis-in-idem-sanzioni-amministrative-e-penali-parola-alla-consulta.html
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