Risarcimento danni nel caso Parmalat: sì alla giurisdizione italiana

Giurisdizione italiana per le azioni di risarcimento del danno avviate da società di intermediazione contro alcune banche accusate di aver finanziato il gruppo industriale Parmalat al solo fine di trarne profitto, malgrado fossero a conoscenza dell’imminente dissesto del gruppo. E’ il principio stabilito dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 16065/14 del 14 luglio 2014 con la quale è stato respinto il ricorso della Deutsche Bank e altri enti che avevano chiesto alla Suprema Corte di pronunciarsi con un regolamento preventivo di giurisdizione (16065) a seguito delle azioni per risarcimento danno avviate presso il Tribunale di Milano. Per la Deutsche Bank doveva essere applicato, per individuare il giudice competente, il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che dal 10 gennaio 2015 sarà sostituito dal regolamento n. 1215/2012), con la conseguenza che il giudice competente doveva essere quello della sede della società convenuta. Di diverso avviso la  Suprema Corte secondo la quale è giusto attribuire la giurisdizione al giudice italiano. Per diversi motivi. In primo luogo per quanto stabilito dall’articolo 6 del regolamento n. 44/2001, in base al quale, in caso di pluralità di convenuti, l’azione va esercitata “davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”.  Nel caso di specie, oltre alla Deutsche Bank, erano state citate altre società ed enti italiani e certo le azioni si caratterizzavano per la loro unicità. Inoltre, anche se si dovesse far ricorso all’articolo 5, par. 3 del regolamento secondo il quale “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, la giurisdizione italiana sembra altrettanto correttamente radicata anche alla luce di numerose pronunce della Corte di giustizia Ue.

Per la Suprema Corte, va anche tenuto conto del nesso tra le azioni esercitate dalle società attrici e il giudice italiano in particolare perché il Gruppo Parmalat era italiano, del fatto che in Italia era stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria, in Italia era stata iniziata l’azione penale per il dissesto del gruppo e sempre in Italia vi è un collegamento probatorio e funzionale tra la causa petendi dell’azione esercitata dalle attrici e i fatti dedotti in giudizio. Alla luce di tali elementi la Cassazione ha confermato la giurisdizione italiana.

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