Una questione della massima importanza che ha spinto la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 19037 depositata il 6 luglio 2021, a rinviare la soluzione del punto sulla responsabilità del giudice in base alla legge n. 117/1988, come modificata dalla legge n. 18/2015 (anche per gli interventi della Corte Ue), nei casi di violazione del diritto dell’Unione dovuta all’obbligo del giudice di ultima istanza di procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite (19037).
A rivolgersi alla Suprema Corte, una società che aveva avviato un’azione per far valere la responsabilità civile dei magistrati della Cassazione che avrebbero omesso di sollevare una questione pregiudiziale, in quanto giudici di ultima istanza, alla Corte Ue. La società aveva avviato un’azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato italiano secondo la legge n. 117/1988. Il Tribunale di Firenze aveva sottoposto un quesito d’interpretazione a Lussemburgo che, con sentenza del 15 marzo 2011, aveva rigettato la domanda. La Corte di appello aveva respinto la richiesta per tardività dell’azione risarcitoria. Di qui il ricorso in Cassazione. Per la terza sezione civile il punto centrale del ricorso è l’interpretazione della norma Ue sul rinvio pregiudiziale (articolo 267). Ricostruita la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, dalla sentenza Kobler alla pronuncia Traghetti del Mediterraneo e alla sentenza del 24 novembre 2011 (causa C-379/2010), Commissione contro Italia, la Cassazione, anche tenendo conto dei diversi orientamenti non univoci della stessa Cassazione, ha deciso di rinviare la questione alle Sezioni Unite che, quindi, dovranno stabilire se sono assoggettabili al procedimento speciale previsto dalla legge n. 117/1988 “le azioni in cui la responsabilità dedotta in citazione riguardi la violazione del diritto dell’Unione, con particolare riferimento all’obbligo del giudice di ultima istanza di provvedere al rinvio pregiudiziale”.
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