Rinvio pregiudiziale a Lussemburgo sulla nozione di atti persecutori

Alla Corte di giustizia Ue la parola sulla libertà di religione e sulla nozione di atti persecutori in base all’articolo 9 della direttiva 2004/83 relativa alle norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato  o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha chiesto, infatti, alla Corte di giustizia Ue (causa C-71/11, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:130:0011:0012:IT:PDF) di chiarire la nozione di atto persecutorio secondo l’articolo 9 della direttiva e se nel nucleo essenziale della libertà di religione possa essere incluso anche il diritto a svolgere talune pratiche religiose in pubblico.

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