Sugli effetti sulla giurisdizione italiana della rinuncia a una delle cause connesse o di una circostanza sopravvenuta saranno le Sezioni Unite della Cassazione a pronunciarsi. Con ordinanza n. 18202, depositata il 26 giugno, la Prima sezione civile ha chiesto al Primo Presidente di valutare l’assegnazione alle Sezioni Unite per chiarire i criteri da applicare per stabilire il giudice competente (ordinanza interlocutoria). La controversia vede contrapposte due società, una italiana e una con sede in Germania: la Corte di appello di Torino aveva dichiarato l’incompetenza del giudice italiano in relazione a un ricorso della società italiana che contestava a quella tedesca comportamenti di concorrenza sleale e contraffazione. Per i giudici, la giurisdizione era dei tribunali tedeschi in quanto la società convenuta aveva la propria sede in Germania e andava applicato l’articolo 82 del regolamento n. 6/2002 secondo cui i procedimenti derivanti da azioni e da domande giudiziali relative a disegni e modelli comunitari devono essere proposte dinanzi al Tribunale dello Stato membro in cui il convenuto ha domicilio o stabile organizzazione. Tale criterio sarebbe applicabile anche nel caso di accertamento negativo della concorrenza sleale. L’azienda italiana ha contestato questa conclusione e ritiene applicabile l’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (prima 5, par. 3 del regolamento n. 44/2001) in base al quale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la giurisdizione è del giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Inoltre, la società con sede in Italia sosteneva che non vi sarebbe “attrazione” ai fini della giurisdizione “della domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale in quella sull’accertamento negativo della contraffazione” e, di conseguenza, avendo rinunciato all’accertamento negativo di contraffazione del modello comunitario da parte dell’azienda tedesca, avrebbe dovuto essere applicato il regolamento 1215/2012 poiché è centrale la sola domanda rimasta. Inoltre, avrebbe rilievo anche la decisione di nullità del modello comunitario avanzata dall’azienda tedesca resa dalla Commissione di ricorso di EUIPO che aveva rilevato l’assenza del carattere individuale. Tenendo conto del fatto che si tratta della prima volta che viene sollevata una simile questione, la Prima Sezione ha chiesto che siano le Sezioni Unite a sciogliere il nodo sui criteri di giurisdizione applicabili.
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