L’esclusione dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna di cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea che non abbiano maturato una permanenza legittima ed effettiva di cinque anni sul territorio italiano non pone alcuna questione di costituzionalità e non è in contrasto con il principio di uguaglianza, né con il parametro della ragionevolezza. Per la Corte di Cassazione, sezione feriale penale, che si è pronunciata con sentenza n. 31207/21 del 9 agosto 2021 (MAE), le modifiche introdotte dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 10 del 2021, con il quale è stata modificata la legge n. 69/2005 che ha dato attuazione alla decisione quadro n. 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, non pongono alcuna questione di contrasto con le norme della Costituzione. Per la Cassazione, inoltre, la valutazione della Corte di appello di Firenze circa l’insussistenza della questione di incostituzionalità, poiché il legislatore ha esercitato in modo ragionevole il suo potere discrezionale, è stata adeguatamente motivata.
Il ricorso in Cassazione era stato presentato da un cittadino rumeno nei confronti del quale era stato emesso un mandato di arresto europeo per l’esecuzione di una condanna da lui subita in Romania. Oltre a sollevare la questione di legittimità costituzionale, respinta dalla Cassazione anche tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente sosteneva di essersi ormai radicato con la sua famiglia in Italia. La Suprema Corte condivide la valutazione fatta dalla Corte di appello di Firenze che aveva escluso il radicamento tenendo che l’uomo e la sua famiglia si trovavano in Italia da soli sei mesi e che l’interessato si era trasferito solo dopo aver appreso di essere stato condannato in Romania. Escluso, quindi, il radicamento e la necessità di un reinserimento sociale in Italia.
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