Rifiuto alla consegna di minorenni con obbligo di motivazione

Il rifiuto alla consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di un minorenne deve essere adeguatamente motivato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, n. 30189/13, depositata il 12 luglio 2013 (MAE Minori) con la quale è stata annullata, con rinvio, la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva rifiutato la consegna di un minorenne per l’esecuzione di una condanna definitiva. A giudizio della Corte di appello non erano state fornite, dalle autorità rumene, adeguate garanzie sul trattamento differenziato in carcere per il minore. Per la Cassazione, un rifiuto alla consegna su questi presupposti è giustificato in base all’art. 18, lett. i) della legge 22 aprile 2005 n. 69 con la quale è stata recepita la decisione  quadro 2002/584 relativa al mandato di arresto e alle procedure di consegna tra Stati membri, ma a patto che i giudici indichino con motivazioni dettagliate su quali basi nutrono sospetti sull’assenza di un trattamento differenziato tra minorenni e adulti. Di conseguenza, la pronuncia è stata annullata e rimessa ad altra sezione per un nuovo pronunciamento.

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