E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 dicembre (L 354) la nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali 2013/55 che modifica la 2005/36 (recepita in Italia con Dgls 206/2007) e il regolamento n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (qualifiche). Gli Stati hanno tempo fino al 18 gennaio 2016 per recepire il nuovo testo.
Tra le principali novità della direttiva l’estensione delle regole sul riconoscimento ai tirocini. In pratica, coloro che svolgono un tirocinio qualificante per l’accesso a una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui conseguono il titolo di studio (e anche in uno Stato terzo) potranno chiedere il riconoscimento nel proprio Paese. Si tratta di una novità importante destinata a favorire la circolazione dei laureati e a incidere fortemente sulle regole in materia di tirocinio disposte dagli organismi nazionali che regolano le diverse professioni. D’altra parte, che la direttiva si muova nel senso di favorire la circolazione e di evitare ostacoli talvolta pretestuosi è chiarito anche dall’articolo 1 che chiede agli Stati, nell’applicazione delle prove attitudinali, laddove necessarie, “di tenere conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro di origine o di provenienza”.
Anche la tessera professionale europea dovrebbe consentire una più semplice circolazione e un taglio degli oneri amministrativi. Si tratta di una sorta di certificato elettronico emesso dallo Stato di origine per facilitare il riconoscimento nello Stato di destinazione. Per facilitare la libera circolazione, il nuovo testo introduce la possibilità di un accesso parziale che consentirà a un professionista di ottenere il riconoscimento solo per una parte dell’attività per la quale è stato qualificato nel proprio Paese, evitando così, nel caso in cui la professione comprenda più attività nello Stato di destinazione, di sottostare a misure compensative.
Per le professioni già armonizzate, novità non solo nella verifica delle conoscenze che potranno essere espresse in crediti, ma anche nel numero degli anni minimi di studio universitari previsti per i medici che passano da 6 a 5 (per un totale di almeno 5500 ore) e per gli architetti che saranno tenuti a un corso di studi di 5 o di 4 anni seguiti da due di pratica professionale.
Proprio per medici è stata introdotta una norma ad hoc per l’Italia: gli Stati membri, infatti, sono tenuti a riconoscere in modo automatico le specializzazioni per coloro che hanno iniziato la specializzazione dopo il 31 dicembre 1983 e prima del gennaio 1991, anche se non sono rispettati tutti i requisiti previsti dall’articolo 25 della nuova direttiva.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/riconoscimento-delle-qualifiche-professionali-via-libera-dal-parlamento-europeo.html.
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