Riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio: no se violato il diritto di difesa

Una sentenza straniera non può essere riconosciuta in Italia se il procedimento dinanzi ai giudici dello Stato estero non ha rispettato il principio del contraddittorio e il diritto alla difesa di una delle parti. E questo anche quando il processo si sia svolto nel rispetto delle regole processuali straniere in materia di notificazione degli atti. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, nella sentenza n. 7582/13 depositata il 26 marzo 2013 (riconoscimento sentenza) con la quale è stato respinto il ricorso di un marito che chiedeva l’annullamento della pronuncia della Corte di appello di Ancona che, a sua volta, aveva accolto la domanda della moglie volta a impedire l’efficacia in Italia della sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata in Australia. Questo perché, secondo i giudici di Ancona, esistevano dubbi sulla corretta notificazione dell’atto introduttivo del giudizio in Australia. E’ vero – osserva la Corte – che l’atto era stato notificato secondo quanto prescritto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo ma, poiché la firma sul provvedimento notificato risultava illeggibile e non identificabile, vi erano dubbi sul rispetto del principio del contraddittorio. Per la Cassazione, poiché questo principio e il diritto di difesa sono inviolabili e sono fondamentali per lo svolgimento di un equo processo come risulta anche dall’articolo 64, lett. b), della legge n. 218/95 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato la decisione di non consentire il riconoscimento della pronuncia è stata conforme alle regole dell’ordinamento italiano. D’altra parte, come previsto dall’art. 67 della legge n. 218/95, la Corte di appello ha correttamente verificato che nel caso di specie non era stato garantito il diritto della donna di conoscere l’avvio del procedimento con violazione consequenziale del diritto di difesa, senza che, in alcun modo, fosse disposta l’applicazione delle regole interne in materia di notifica.

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