Respinto da Strasburgo il ricorso contro l’obbligo di mascherina durante la pandemia

Finisce per arrivare a Strasburgo l’obbligo di utilizzo della mascherina protettiva decisa da quasi tutti gli Stati per arginare la diffusione della pandemia da Covid-19, con la Corte europea dei diritti dell’uomo che, con la decisione depositata il 15 settembre 2022, Makovetskyy contro Ucraina (ricorso n. 50824/21, MAKOVETSKYY v. UKRAINE), ha respinto il ricorso di un cittadino ucraino il quale, il 6 ottobre 2021, si era rivolto alla Corte dopo essere stato sanzionato per non aver indossato la mascherina in un supermercato, nel pieno della pandemia. Era stato così destinatario di una multa irrilevante corrispondente 4,90 euro ma ha ritenuto che fosse stato violato il suo diritto all’equo processo (articolo 6 della Convenzione) e il principio nulla poena sine lege (articolo 7). Questo perché il suo ricorso nel quale contestava le misure anti-Covid era stato respinto dai giudici nazionali e perché la multa era stata decisa in sede non giurisdizionale.

La Corte europea, malgrado l’importo molto modesto della sanzione amministrativa, ha sostenuto che una violazione della Convenzione può riguardare questioni di principio e causare un pregiudizio significativo senza incidere su un interesse pecuniario. Nel merito, invece, la Corte ha escluso una violazione della Convenzione e la commissione di azioni arbitrarie da parte dei tribunali nazionali: l’uomo ha potuto contestare la legittimità del provvedimento interno e i giudici nazionali hanno ritenuto infondato il suo ricorso. Del tutto legittima, poi, l’applicazione della misura da parte delle forze di polizia, considerato che la legislazione nazionale ammette l’impugnazione del provvedimento in sede giurisdizionale. Inapplicabile, inoltre, l’articolo 7 della Convezione perché il caso in esame non aveva natura penale, non vi era stata alcuna accusa di commissione di un reato e il mancato pagamento dell’ammenda, per di più molto esigua, non avrebbe potuto essere convertito in una misura privativa della libertà personale.

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