L’adempimento degli obblighi di rendicontazione fissati nella direttiva 2013/34/UE relativi alla sostenibilità slitta al 30 giugno 2026. Il nuovo termine è stato fissato nella direttiva (UE) 2024/1306 che modifica la 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di Paesi terzi, adottata il 29 aprile 2024 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE dell’8 maggio (rendicontazione). La scelta è anche dovuta alla necessità di fare in modo che le imprese si concentrino “dapprima sull’attuazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2023/2772 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità” (regolamento delegato).
La Commissione europea si era resa conto dei ritardi e della necessità di razionalizzare gli obblighi e, così, aveva presentato una proposta, accolta da Consiglio e Parlamento, per dare più tempo alle imprese sulle quali gravano obblighi di rendicontazione che, non di rado, si trasformano in un surplus di oneri amministrativi e burocratici che potrebbero incidere negativamente sulla competitività delle imprese. Questo anche perché la stessa Commissione europea è arrivata tardi nell’adozione degli atti delegati previsti nella direttiva 2013/34/UE, necessari per le informazioni da comunicare. “I principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali – si legge nella nuova direttiva – sono particolarmente importanti nel caso di settori associati ad elevati rischi o impatti in termini di sostenibilità per l’ambiente, i diritti umani e la governance” ed è così indispensabile che gli atti delegati siano disegnati su imprese dello stesso settore, adempimento che richiede un approfondimento della Commissione per garantire che le informazioni da comunicare siano associate ai rischi e agli impatti elevati in termini di sostenibilità. La direttiva 2013/34, inoltre, stabiliva l’adozione di un atto delegato riguardante la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità delle imprese di Paesi terzi con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni nell’Unione superiori a 150 milioni di euro e che hanno nell’Unione imprese figlie “che sono imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell’Unione, oppure che hanno nell’Unione succursali con ricali netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro”: anche in questo caso è stata accordata la proroga di due anni.
Nel considerando n. 7 è precisato che la direttiva 2024/1306 non dovrà essere recepita negli Stati membri perché riguarda un elemento specifico del potere di adottare atti delegati da parte della Commissione; questo, però, a condizione che la legislazione nazionale “si limiti a fare riferimento a tale potere”.
Aggiungi un commento