Le regole nazionali sulla competenza in materia di obbligazioni alimentari non possono compromettere l’effetto utile del regolamento Ue n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. E’ vero che l’atto Ue non si occupa della competenza territoriale ma unicamente della giurisdizione, ma gli Stati membri, nella previsione delle regole processuali interne, devono tener conto degli obiettivi del regolamento Ue. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 18 dicembre nelle cause riunite C-400/13 e C-408/13 (obbligazioni alimentari). Sono stati i giudici tedeschi a rivolgersi a Lussemburgo. Due le controversie: una riguardante una minorenne residente in Germania che reclamava l’assegno alimentare dal padre residente in Belgio; l’altra controversia, una signora tedesca che chiedeva l’assegno di mantenimento al marito residente alle Bardados. Le azioni erano state avviate dinanzi al giudice tedesco della residenza abituale delle creditrici ma, in base alle regole processuali tedesche e, in particolare, alla legge sul recupero dei crediti alimentari nelle relazioni con gli Stati esteri, la competenza doveva essere attribuita a favore del giudice di primo grado competente per il luogo in cui ha sede il giudice di appello. Secondo l’articolo 28, infatti, se una parte non ha la propria residenza abituale nel territorio tedesco, sulle domande in materia di obbligazioni alimentari nei casi di cui all’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009, “decide in via esclusiva l’Amtsgericht [pretura] competente per il luogo in cui ha sede l’Oberlandesgericht [Corte d’appello regionale] nel cui distretto il convenuto o il creditore hanno la propria residenza abituale”. Questo comportava uno spostamento del giudice rispetto all’articolo 3 del regolamento in base al quale la giurisdizione è attribuita all’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o all’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, con conseguenze negative per le creditrici. La Corte Ue riconosce che il regolamento n. 4/2009 ha armonizzato le norme sulla giurisdizione, lasciando l’individuazione del giudice competente per territorio agli Stati membri, ma ha chiarito che ciò non può avvenire se le scelte interne rimettono in discussione gli obiettivi del regolamento n. 4/2009 o compromettono l’effetto utile dell’atto Ue. La scelta del legislatore tedesco, se da un lato consente di attribuire la competenza a un giudice con conoscenze tecniche particolari e assicura un buon funzionamento della giustizia, limitando i costi processuali, dall’altro lato non è conforme all’obiettivo della prossimità perseguito nel regolamento. Di conseguenza, la Corte conclude nel senso che l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 “deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, la quale istituisca una concentrazione delle competenze giurisdizionali in materia di obbligazioni alimentari transfrontaliere a favore di un giudice di primo grado competente per il luogo in cui ha sede il giudice d’appello”. Detto questo, però, la Corte dà il via libera a una simile scelta se la disciplina nazionale consente di realizzare “l’obiettivo di una corretta amministrazione della giustizia e tuteli l’interesse dei creditori di alimenti, favorendo al contempo il recupero effettivo di tali crediti, ciò che tuttavia spetta ai giudici del rinvio verificare”.
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