Regolamento n. 1215/2012 e giudice competente per le controversie condominiali: si pronuncia la Corte Ue – EU Court on the Regulation no. 1215/2012 and decision taken by a general meeting of the owners of a property

La Corte di giustizia dell’Unione europea interviene sulla corretta interpretazione della nozione di obbligazione contrattuale secondo il regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. E lo fa con la sentenza depositata l’8 maggio nella causa C-25/18 precisando che la controversia che deriva dal mancato pagamento delle quote condominiali rientra nel campo delle obbligazioni contrattuali, con la conseguenza che in queste controversie va applicato il citato regolamento Ue (C-25:18). A rivolgersi a Lussemburgo è stato il Tribunale regionale di Blagoevrad (Bulgaria) alle prese con una controversia tra due cittadini irlandesi, proprietari di un appartamento in Bulgaria, che non avevano versato, a dire dell’amministratore, i contribuiti annuali per la manutenzione delle parti comuni. Di conseguenza, l’amministratore aveva citato in giudizio i due condomini irlandesi dinanzi ai giudici bulgari, ma la sua domanda era stata respinta perché i giudici si erano dichiarati incompetenti in quanto i convenuti erano domiciliati in Irlanda. L’amministratore aveva impugnato la decisione poiché riteneva che la delibera condominiale dovesse essere classificata come obbligazione contrattuale e, quindi, in base al regolamento n. 1215, l’attore poteva rivolgersi al giudice del luogo in cui l’obbligazione contrattuale era stata o doveva essere eseguita. La Corte di giustizia ha stabilito che l’articolo 7, che si occupa della giurisdizione in materia di obbligazioni contrattuali, non richiede la stipula di un contratto per la sua applicazione, ma l’esistenza di un’obbligazione in cui una parte assume liberamente un obbligo nei confronti dell’altra. È vero che la partecipazione al condominio è fissata dalla legge, ma l’amministrazione delle parti comuni è disciplinata per contratto e “l’adesione al condominio avviene attraverso l’acquisto volontario congiunto di un appartamento e di quote di comproprietà per le parti comuni”. Pertanto, per gli eurogiudici, l’obbligazione a carico dei condomini nei confronti del condominio deve essere qualificata come obbligazione giuridica su base volontaria, anche se l’obbligo di versare determinati importi deriva da una delibera assembleare adottata senza la presenza dei due condomini.

Chiarita la questione della giurisdizione, la Corte di giustizia è passata a considerare la legge da applicare e ha stabilito che va applicato il regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e, in particolare, la norma sulla prestazione dei servizi perché la controversia che verte sull’obbligazione di pagamento derivante da una decisione dell’assemblea condominiale per le spese di manutenzione degli spazi comuni è da qualificare tra i contratti di prestazione dei servizi e non tra i diritti reali immobiliari.

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