Cambiano le regole sulla ricusazione dei giudici nei procedimenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Sono entrate in vigore, il 22 gennaio 2024, le nuove norme che hanno modificato il Regolamento della Corte, con particolare riguardo all’articolo 28 (nuovo Regolamento CEDU). In base a tale disposizione, cruciale per assicurare il rispetto dello stato di diritto e la buona amministrazione della giustizia, sono stati inseriti nuovi motivi che giustificano la ricusazione di un giudice in un particolare caso, codificando la prassi esistente secondo la quale le parti al procedimento possono presentare istanza di ricusazione.
L’articolo 28 era stato già modificato nel 2002, nel 2004, nel 2006 e nel 2013. La nuova regola parte dall’affermazione che il giudice ha il dovere di presenziare a tutti i casi che gli vengono assegnati, salvo se sussista uno dei motivi indicati al paragrafo 2 della norma. In una simile ipotesi, il giudice che ritiene di essere in una situazione di incompatibilità deve comunicarlo al Presidente della sezione che deciderà sulla richiesta. In caso di dubbi, la decisione compete alla Camera, sentito il giudice interessato. Tra i motivi che possono essere sollevati, l’ipotesi di un legame con le parti, la partecipazione al caso anche in altre forme, un interesse particolare nella vicenda, la partecipazione ad attività politica, amministrativa o professionale che risulta incompatibile con la propria indipendenza o imparzialità, la comunicazione attraverso i media di dichiarazioni che minano l’imparzialità del giudice e altri casi in cui detta imparzialità e indipendenza risultano compromesse o sollevano dubbi. È stata poi aggiunta la possibilità che anche le parti nel procedimento possano sollevare la richiesta di ricusazione. Inoltre, la disciplina indicata è stata estesa anche ai procedimenti dinanzi alla Grande Camera.
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