Il Parlamento europeo, nell’ultima plenaria prima delle elezioni di maggio, ha approvato, il 15 aprile, la risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (P7). Questa modifica si è resa necessaria in ragione dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, con la ratifica di 13 Stati membri, dell’accordo sul tribunale unificato dei brevetti. La Commissione europea, nella proposta del 26 luglio 2013, aveva già evidenziato la necessità di alcuni cambiamenti soprattutto per chiarire l’applicazione delle disposizioni del regolamento anche nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti contraenti dell’accordo sul tribunale unificato dei brevetti e gli Stati membri che non lo sono, nonché nell’ipotesi di convenuti domiciliati in Stati terzi. Gli eurodeputati, nella risoluzione adottata, hanno apportato alcuni emendamenti richiedendo che nelle controversie che riguardano convenuti di Stati terzi sia affidata una competenza sussidiaria “qualora la controversia in questione abbia un collegamento sufficiente con tale Stato membro [parte all’accordo], ad esempio perché il ricorrente è ivi domiciliato o le prove relative alla controversia sono ivi disponibili. Al momento di stabilire la sua competenza, è opportuno che l’autorità giurisdizionale comune consideri il valore dei beni in questione, che non dovrebbe essere trascurabili e dovrebbe essere tale da rendere possibile l’esecuzione della sentenza, almeno in parte, negli Stati membri parti dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune”.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/per-attivare-il-tribunale-unificato-dei-brevetti-necessarie-modifiche-al-regolamento-bruxelles-i-bis.html
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