Dal 10 gennaio è applicabile il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis, regolamento), che ha proceduto alla rifusione del regolamento n. 44/2001. Al sistema Bruxelles I bis partecipa anche la Danimarca che ha concluso un accordo per l’applicazione del regolamento (accordo). Tra le novità più significative, l’eliminazione dell’exequatur anche con riguardo all’esecuzione delle sentenze che, secondo la Commissione Ue, dovrebbe portare a un risparmio annuo fino a 48 milioni di euro, a tutto vantaggio di imprese e consumatori. Secondo le stime della Commissione, in via generale e tenendo conto anche dei costi degli avvocati, una procedura di exequatur può arrivare a costare fino a 13mila euro. Di conseguenza, l’eliminazione va a tutto vantaggio dell’economia nello spazio Ue. Con il nuovo sistema, una decisione emessa dal giudice di uno Stato membro potrà essere eseguita in un altro Paese Ue come se si trattasse di una decisione resa dai giudici interni. Senza dimenticare che un creditore potrà anche chiedere provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato richiesto. Resta ferma la possibilità, per la parte interessata, di opporsi al riconoscimento e all’esecuzione sulla base dei motivi indicati all’articolo 45. Spetta a ogni Stato indicare le autorità giurisdizionali competenti a cui deve essere presentata l’istanza. L’Italia ha affidato il compito per le domande di diniego dell’esecuzione ai tribunali ordinari (qui le comunicazioni effettuate dal Ministro della giustizia alla Commissione Ue http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_5.wp?previsiousPage=mg_14_7). Libera circolazione assicurata anche per gli atti pubblici che hanno efficacia senza necessità di una dichiarazione di esecutività. Nell’ottica di rafforzare la creazione di uno spazio comune, il regolamento Bruxelles Ibis ha introdotto alcune novità in materia di litispendenza con la possibilità per il giudice di uno Stato membro di tenere conto dell’esistenza di procedimenti tra le stesse persone e gli stessi fatti dinanzi a giudici di Stati terzi. Con l’obiettivo di evitare la pendenza di procedimenti paralleli e la successiva adozione di due decisioni incompatibili.
Sul fronte della giurisdizione, novità, ma di minore portata. Resta fermo il titolo generale di giurisdizione costituito dal domicilio del convenuto, a cui si affiancano fori alternativi in alcuni settori come, ad esempio, in materia contrattuale. Mantenuto l’impianto, ma rafforzato il sistema funzionale ad assicurare la tutela delle parti deboli nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro, con norme in materia di competenza più favorevoli anche nei casi di contenzioso in cui sono coinvolti Paesi terzi. Tra le competenze speciali, è stata inserita una norma specifica per il recupero di beni culturali.
Restano ferme le ipotesi di giurisdizione esclusiva nel caso, tra gli altri, di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, con l’affidamento all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Ampio spazio agli accordi di scelta del foro che prescindono dal domicilio delle parti e che hanno priorità in caso di procedimenti paralleli.
Il testo è integrato dal regolamento n. 542/2014 sulle norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti (542:2014).
Qui le comunicazioni effettuate dagli Stati ai sensi del regolamento (informazioni).
Si veda lo studio della Commissione giuridica del Parlamento europeo sulle possibilità e le condizioni di applicazione del regolamento n. 1215/2012 a controversie extra-Ue: http://www.marinacastellaneta.it/blog/da-bruxelles-uno-studio-sul-regolamento-bruxelles-i-bis.html
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